Art. 43.
                Rapporto sull'attivita' di vigilanza
 
  1. Le province, entro il 31 marzo di ogni  anno,  trasmettono  alla
Regione,  ai  fini  di  cui  all'art.  33  della  legge 157/1992, una
relazione sullo stato dei servizi preposti alla vigilanza, contenente
il numero degli accertamenti effettuati  in  relazione  alle  singole
fattispecie  di  illecito,  nonche'  un prospetto riepilogativo delle
sanzioni applicate.