Art. 43. Rapporto sull'attivita' di vigilanza 1. Le province, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmettono alla Regione, ai fini di cui all'art. 33 della legge 157/1992, una relazione sullo stato dei servizi preposti alla vigilanza, contenente il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito, nonche' un prospetto riepilogativo delle sanzioni applicate.