Art. 44.
                        Rinvio ed abrogazione
 
  1. Entro un anno dall'entrata in vigore  della  presente  legge,  i
titolari delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 11 e
34  della  L.R.  8/1983 sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di
cui agli articoli 14 e 23.
  2. Trascorso tale termine, l'autorizzazione a suo tempo  rilasciata
decade di diritto.
  3.     Fino     all'entrata     in     vigore    del    regolamento
concernentel'istituzione    e    la    disciplina    delle    aziende
faunistico-venatorie  e delle aziende agri-turistico venatorie di cui
all'art. 13, continuano ad  operare  le  disposizioni  contenute  nel
regolamento regionale 12 aprile 1984, n. 15.
  4.  Per  quanto  non  previsto dalla presente legge si osservano le
norme della legge  157/1992,  le  disposizioni  di  esecuzione  delle
convenzioni internazionali e le norme comunitarie vigenti.
  5.  Quanto disposto dal comma 4 dell'art. 15, dal comma 5 dell'art.
16 ha effetto con l'inizio della stagione venatoria 1996/1997; quanto
disposto dal comma 3 dell'art.  27  ha  effetto  con  l'inizio  della
stagione venatoria 1995/1996.
  6. La L.R. 8/1983, e successive modificazioni, e' abrogata.