Art. 44. Rinvio ed abrogazione 1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 11 e 34 della L.R. 8/1983 sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di cui agli articoli 14 e 23. 2. Trascorso tale termine, l'autorizzazione a suo tempo rilasciata decade di diritto. 3. Fino all'entrata in vigore del regolamento concernentel'istituzione e la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie di cui all'art. 13, continuano ad operare le disposizioni contenute nel regolamento regionale 12 aprile 1984, n. 15. 4. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le norme della legge 157/1992, le disposizioni di esecuzione delle convenzioni internazionali e le norme comunitarie vigenti. 5. Quanto disposto dal comma 4 dell'art. 15, dal comma 5 dell'art. 16 ha effetto con l'inizio della stagione venatoria 1996/1997; quanto disposto dal comma 3 dell'art. 27 ha effetto con l'inizio della stagione venatoria 1995/1996. 6. La L.R. 8/1983, e successive modificazioni, e' abrogata.