Art. 5. Piani faunistico-venatori provinciali 1. I piani faunistico-venatori provinciali sono articolati per comprensori omogenei e definiscono: a) le oasi di protezione; b) le zone di ripopolamento e cattura; c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale; d) i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale; e) la densita', la collocazione e la estensione massima complessiva delle aziende faunistico-venatorie ed agroturistiche-venatorie in ogni comprensorio faunistico omogeneo; f) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare cinofile; g) i criteri per la determinazione del risarcimento a favore dei conduttori dei fondi rustici dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c); h) i criteri per la corresponsione degli incentivi a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b); i) le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi; l) i criteri di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale della fauna selvatica; m) i criteri di immissione della fauna selvatica ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge 157/1992; n) le destinazioni delle zone di cui all'art. 12, comma 5. 2. Le province si dotano di apposite strutture tecniche per la programmazione e la gestione della fauna selvatica e del relativo ambiente.