Art. 5.
                Piani faunistico-venatori provinciali
 
  1. I piani  faunistico-venatori  provinciali  sono  articolati  per
comprensori omogenei e definiscono:
   a) le oasi di protezione;
   b) le zone di ripopolamento e cattura;
   c)  i  centri  pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo
stato naturale;
   d) i centri privati di riproduzione  della  fauna  selvatica  allo
stato naturale;
   e)   la   densita',   la  collocazione  e  la  estensione  massima
complessiva      delle      aziende      faunistico-venatorie      ed
agroturistiche-venatorie in ogni comprensorio faunistico omogeneo;
   f)  le  zone  e  i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le
gare cinofile;
   g) i criteri per la determinazione del risarcimento a  favore  dei
conduttori dei fondi rustici dei danni arrecati dalla fauna selvatica
alle  produzioni  agricole e alle opere approntate su fondi vincolati
per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);
   h) i criteri per la corresponsione degli incentivi  a  favore  dei
proprietari  o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che
si impegnino alla tutela ed al ripristino degli  habitat  naturali  e
all'incremento  della  fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere
a) e b);
   i) le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;
   l) i criteri  di  miglioramento  ambientale  tesi  a  favorire  la
riproduzione naturale della fauna selvatica;
   m)  i  criteri  di  immissione  della  fauna  selvatica  ai  sensi
dell'art.  10, comma 7, della legge 157/1992;
   n) le destinazioni delle zone di cui all'art. 12, comma 5.
  2. Le province si dotano di  apposite  strutture  tecniche  per  la
programmazione  e  la  gestione  della fauna selvatica e del relativo
ambiente.