Art. 6. Modalita' di approvazione dei piani faunistici-venatori provinciali 1. Le province, sentite le comunita' montane, approvano i piani faunistici venatori. Le province garantiscono la partecipazione delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, delle associazioni di protezione ambientale alla formazione dei piani faunistici-venatori provinciali. 2. I piani faunistici-venatori hanno durata quinquennale, sono articolati per comprensori omogenei ed hanno i contenuti indicati dall'art. 5 della presente legge e dagli indirizzi regionali di pianificazione faunistica venatoria. 3. I piani faunistici-venatori provinciali sono approvati nel rispetto delle procedure di cui all'art. 3. 4. Il piano faunistico-venatorio provinciale approvato e' pubblicizzato a cura della provincia per le finalita' di cui al comma 3 dell'art. 15 della legge statale e depositato nelle segreterie della provincia e dei comuni territorialmente interessati per la libera consultazione. Dell'approvazione e' dato avviso nel bollettino ufficiale della Regione. 5. Qualora le province non approvino i piani faunistici venatori nel termine previsto, vi provvede, previa diffida, la giunta regionale in via sostitutiva. 6. Con le procedure di cui al presente articolo e nei termini ivi indicati, le province provvedono alle variazioni dei propri piani faunistico-venatori.