Art. 6.
                      Modalita' di approvazione
              dei piani faunistici-venatori provinciali
 
  1.  Le  province,  sentite  le comunita' montane, approvano i piani
faunistici venatori. Le province garantiscono la partecipazione delle
organizzazioni professionali agricole, delle associazioni  venatorie,
delle associazioni di protezione ambientale alla formazione dei piani
faunistici-venatori provinciali.
  2.  I  piani  faunistici-venatori  hanno  durata quinquennale, sono
articolati per comprensori omogenei ed  hanno  i  contenuti  indicati
dall'art.  5  della  presente  legge  e  dagli indirizzi regionali di
pianificazione faunistica venatoria.
  3. I  piani  faunistici-venatori  provinciali  sono  approvati  nel
rispetto delle procedure di cui all'art. 3.
  4.   Il   piano   faunistico-venatorio   provinciale  approvato  e'
pubblicizzato a cura della provincia per le finalita' di cui al comma
3 dell'art.  15 della legge statale  e  depositato  nelle  segreterie
della  provincia  e  dei  comuni  territorialmente interessati per la
libera  consultazione.     Dell'approvazione  e'  dato   avviso   nel
bollettino ufficiale della Regione.
  5.  Qualora  le  province non approvino i piani faunistici venatori
nel  termine  previsto,  vi  provvede,  previa  diffida,  la   giunta
regionale in via sostitutiva.
  6.  Con  le procedure di cui al presente articolo e nei termini ivi
indicati, le province provvedono alle  variazioni  dei  propri  piani
faunistico-venatori.