Art. 7. Commissione tecnica provinciale per il coordinamento della gestione faunistica 1. In ogni provincia e' costituita una commissione tecnica per il coordinamento della gestione faunistica con funzioni consultive. 2. La commissione di cui al comma 1 e' convocata e presieduta dal presidente o suo delegato ed e' composta da: a) sette rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'art. 34 della legge 157/1992; b) un rappresentante dell'ente nazionale per la cinofilia italiana; c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole; d) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale; e) un rappresentante per ciascuna delle comunita' montane comprese nel territorio; f) i presidenti designati dalle organizzazioni di gestione degli ambiti territoriali di caccia istituiti nella provincia. 3. Svolge funzioni di segretario il dirigente del servizio provinciale competente in materia di caccia o suo delegato. 4. Le associazioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d) sono quelle maggiormente rappresentative a livello provinciale.