Art. 7.
                   Commissione tecnica provinciale
           per il coordinamento della gestione faunistica
 
  1.  In  ogni provincia e' costituita una commissione tecnica per il
coordinamento della gestione faunistica con funzioni consultive.
  2. La commissione di cui al comma 1 e' convocata e  presieduta  dal
presidente o suo delegato ed e' composta da:
   a)  sette rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute
ai sensi dell'art. 34 della legge 157/1992;
   b)  un  rappresentante  dell'ente  nazionale  per   la   cinofilia
italiana;
   c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;
   d) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale;
   e) un rappresentante per ciascuna delle comunita' montane comprese
nel territorio;
   f)  i  presidenti designati dalle organizzazioni di gestione degli
ambiti territoriali di caccia istituiti nella provincia.
  3.  Svolge  funzioni  di  segretario  il  dirigente  del   servizio
provinciale competente in materia di caccia o suo delegato.
  4.  Le  associazioni  di  cui  al comma 2, lettere a), c) e d) sono
quelle maggiormente rappresentative a livello provinciale.