Art. 8. Oasi di protezione 1. Le oasi di protezione sono destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica. 2. Esse sono costituite in territori idonei per ambienti naturali, ove non esistono consistenti colture specializzate, con preferenza all'interno dei parchi naturali. 3. Nell'ambito delle oasi di protezione sono vietati l'esercizio venatorio, salvo quanto previsto dall'art. 25. 4. Le oasi di protezione sono istituite dalle province e sono soppresse, nel rispetto delle modalita' di cui all'art. 9, comma 12, qualora non sussistano piu', per modificazioni oggettive, certificate dall'istituto nazionale per la fauna selvatica sulla base di specifici censimenti delle specie di interesse faunistico, le condizioni idonee al conseguimento delle loro finalita'. 5. Alla gestione delle oasi di protezione, con particolare riguardo ai censimenti annuali, al ripristino dell'ambiente per gli scopi di cui al presente articolo ed alle catture temporanee a scopo scientifico, provvedono le province, che possono avvalersi della collaborazione delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, stipulando con esse apposite convenzioni. 6. La provincia, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, puo' autorizzare nelle oasi di protezione catture a scopo di studio; puo' altresi' autorizzare il personale di vigilanza, in collaborazione con le associazioni venatorie e le organizzazioni professionali agricole, sentito l'istituto stesso, alla cattura di esemplari viventi di determinate specie di fauna selvatica quando esse arrechino danni rilevanti alle colture agricole o forestali e, per l'eccessivo numero dei capi, turbino l'equilibrio biologico dell'ambiente. 7. La selvaggina catturata ai sensi del comma 6 viene destinata al ripopolamento dei territori depauperati. 8. Delle operazioni compiute si redige processo verbale che costituisce atto fornito di pubblica fede.