Art. 8.
                         Oasi di protezione
 
  1.   Le   oasi  di  protezione  sono  destinate  al  rifugio,  alla
riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica.
  2. Esse sono costituite in territori idonei per ambienti  naturali,
ove  non  esistono  consistenti colture specializzate, con preferenza
all'interno dei parchi naturali.
  3. Nell'ambito delle oasi di protezione  sono  vietati  l'esercizio
venatorio, salvo quanto previsto dall'art. 25.
  4.  Le  oasi  di  protezione  sono  istituite dalle province e sono
soppresse, nel rispetto delle modalita' di cui all'art. 9, comma  12,
qualora non sussistano piu', per modificazioni oggettive, certificate
dall'istituto   nazionale  per  la  fauna  selvatica  sulla  base  di
specifici  censimenti  delle  specie  di  interesse  faunistico,   le
condizioni idonee al conseguimento delle loro finalita'.
  5. Alla gestione delle oasi di protezione, con particolare riguardo
ai  censimenti  annuali, al ripristino dell'ambiente per gli scopi di
cui  al  presente  articolo  ed  alle  catture  temporanee  a   scopo
scientifico,  provvedono  le  province,  che  possono avvalersi della
collaborazione delle associazioni venatorie, agricole e di protezione
ambientale, stipulando con esse apposite convenzioni.
  6.  La  provincia,  sentito  l'istituto  nazionale  per  la   fauna
selvatica,  puo' autorizzare nelle oasi di protezione catture a scopo
di studio; puo' altresi' autorizzare il personale  di  vigilanza,  in
collaborazione  con  le  associazioni  venatorie  e le organizzazioni
professionali agricole, sentito l'istituto stesso,  alla  cattura  di
esemplari  viventi  di  determinate  specie di fauna selvatica quando
esse arrechino danni rilevanti alle colture agricole o  forestali  e,
per  l'eccessivo  numero  dei  capi,  turbino  l'equilibrio biologico
dell'ambiente.
  7. La selvaggina catturata ai sensi del comma 6 viene destinata  al
ripopolamento dei territori depauperati.
  8.  Delle  operazioni  compiute  si  redige  processo  verbale  che
costituisce atto fornito di pubblica fede.