Art. 9. Zone di ripopolamento e cattura 1. Le zone di ripopolamento e cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densita' faunistica ottimale del territorio. 2. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite dalle province tenuto conto delle vocazioni faunistiche del territorio, e sono soppresse qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle loro finalita'. Nell'atto di costituzione vengono stabiliti i risarcimenti previsti per i danni alle produzioni agricole, nonche' gli incentivi per la salvaguardia e l'incremento della fauna selvatica ed il miglioramento ambientale. La istituzione delle zone di ripopolamento e cattura ha efficacia per cinque anni. 3. Le operazioni di cattura e di immissione di fauna selvatica sono disposte dalla provincia che si avvale, sotto la sua diretta vigilanza, di cacciatori volontari incaricati dalle associazioni venatorie. 4. Ciascuna zona di ripopolamento e cattura deve avere una superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate. L'immissione di soggetti riproduttori avviene in relazione alla superficie della zona stessa. 5. In ogni zona di ripopolamento e cattura devono essere effettuati almeno due censimenti annuali, nel periodo febbraio-marzo per rilevare la consistenza dei riproduttori e nel periodo settembre-ottobre per la verifica del successo riproduttivo. 6. Nel territorio delle zone di ripopolamento le province realizzano attrezzature ed interventi tecnici atti a perseguire gli scopi di protezione e di incremento delle specie di fauna selvatica per le quali esse sono state costituite. 7. Le catture devono essere compiute in modo da garantire la continuita' della riproduzione della fauna selvatica. Almeno il 40 per cento della fauna selvatica catturata deve essere liberato nei territori dei comuni ove insiste la zona di ripopolamento e cattura. 8. Nelle zone di ripopolamento e cattura possono essere autorizzate dalle province l'allenamento e l'addestramento dei cani e gare cinofile con divieto assoluto di abbattimento della fauna selvatica, sempre che non si arrechi danno alle colture agricole e non si immetta fauna ad eccezione di quella preventivamente autorizzata. 9. Nel territorio delle zone di ripopolamento e cattura e' vietata ogni forma di caccia, salvo quanto previsto dall'art. 25. 10. Le province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, formulano, in base alle previsioni del piano faunistico-venatorio provinciale, un programma decennale di destinazione del territorio per la costituzione delle zone di cui al presente articolo. Il programma puo' essere aggiornato nel periodo della sua validita'. 11. Le province possono avvalersi delle associazioni venatorie ed agricole per la gestione delle zone di ripopolamento e cattura, nonche' per la vigilanza, attraverso le guardie giurate volontarie, coordinate dalle stesse province. 12. Alla scadenza prevista, il territorio della zona di ripopolamento e' restituito alla caccia con le modalita' fissate dalle amministrazioni provinciali, sentita la commissione tecnica di cui all'art. 7. I cacciatori residenti nell'ambito territoriale in cui insiste la zona e i proprietari o conduttori dei fondi ubicati all'interno della zona che abbiano la disponibilita' di almeno due ettari di terreno, anche se non residenti, purche' titolari di licenza di caccia, hanno diritto di accedervi in via esclusiva.