Art. 9.
                   Zone di ripopolamento e cattura
 
  1.  Le  zone  di  ripopolamento  e  cattura  sono  destinate   alla
riproduzione  della  fauna  selvatica  allo  stato  naturale,  al suo
irradiamento nelle zone circostanti ed alla  cattura  della  medesima
per   l'immissione   sul  territorio  in  tempi  e  condizioni  utili
all'ambientamento, fino alla ricostituzione  e  alla  stabilizzazione
della densita' faunistica ottimale del territorio.
  2. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite dalle province
tenuto  conto  delle  vocazioni  faunistiche  del  territorio, e sono
soppresse qualora non sussistano,  per  modificazioni  oggettive,  le
condizioni idonee al conseguimento delle loro finalita'. Nell'atto di
costituzione  vengono  stabiliti  i risarcimenti previsti per i danni
alle produzioni agricole, nonche' gli incentivi per la salvaguardia e
l'incremento della fauna selvatica ed il miglioramento ambientale. La
istituzione delle zone di ripopolamento e cattura  ha  efficacia  per
cinque anni.
  3. Le operazioni di cattura e di immissione di fauna selvatica sono
disposte  dalla  provincia  che  si  avvale,  sotto  la  sua  diretta
vigilanza, di  cacciatori  volontari  incaricati  dalle  associazioni
venatorie.
  4.  Ciascuna  zona  di  ripopolamento  e  cattura  deve  avere  una
superficie  commisurata  alle  esigenze   biologiche   delle   specie
selvatiche   principalmente  interessate.  L'immissione  di  soggetti
riproduttori avviene in relazione alla superficie della zona stessa.
  5. In ogni zona di ripopolamento e cattura devono essere effettuati
almeno  due  censimenti  annuali,  nel  periodo  febbraio-marzo   per
rilevare    la   consistenza   dei   riproduttori   e   nel   periodo
settembre-ottobre per la verifica del successo riproduttivo.
  6.  Nel  territorio  delle  zone  di  ripopolamento   le   province
realizzano  attrezzature  ed interventi tecnici atti a perseguire gli
scopi di protezione e di incremento delle specie di  fauna  selvatica
per le quali esse sono state costituite.
  7.  Le  catture  devono  essere  compiute  in  modo da garantire la
continuita' della riproduzione della fauna selvatica.  Almeno  il  40
per  cento  della  fauna selvatica catturata deve essere liberato nei
territori dei comuni ove insiste la zona di ripopolamento e cattura.
  8. Nelle zone di ripopolamento e cattura possono essere autorizzate
dalle province  l'allenamento  e  l'addestramento  dei  cani  e  gare
cinofile  con divieto assoluto di abbattimento della fauna selvatica,
sempre che non si arrechi  danno  alle  colture  agricole  e  non  si
immetta fauna ad eccezione di quella preventivamente autorizzata.
  9.  Nel territorio delle zone di ripopolamento e cattura e' vietata
ogni forma di caccia, salvo quanto previsto dall'art. 25.
  10. Le province,  entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  della
presente   legge,  formulano,  in  base  alle  previsioni  del  piano
faunistico-venatorio   provinciale,   un   programma   decennale   di
destinazione  del territorio per la costituzione delle zone di cui al
presente articolo. Il programma puo' essere  aggiornato  nel  periodo
della sua validita'.
  11.  Le  province possono avvalersi delle associazioni venatorie ed
agricole per la gestione  delle  zone  di  ripopolamento  e  cattura,
nonche'  per  la vigilanza, attraverso le guardie giurate volontarie,
coordinate dalle stesse province.
  12.  Alla  scadenza  prevista,  il   territorio   della   zona   di
ripopolamento  e'  restituito  alla  caccia  con le modalita' fissate
dalle amministrazioni provinciali, sentita la commissione tecnica  di
cui  all'art.  7.  I cacciatori residenti nell'ambito territoriale in
cui insiste la zona e i proprietari o conduttori  dei  fondi  ubicati
all'interno  della  zona  che abbiano la disponibilita' di almeno due
ettari di terreno,  anche  se  non  residenti,  purche'  titolari  di
licenza di caccia, hanno diritto di accedervi in via esclusiva.