Art. 12. Partecipazione e decentramento. I municipi 1. Lo statuto del comune di nuova istituzione ovvero del comune la cui circoscrizione risulti ampliata stabilisce disposizioni che assicurino alle collettivita' facenti parte dei comuni di origine adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. 2. La legge regionale istitutiva di nuovi comuni mediante la fusione di due o piu' comuni contermini prevede, ai sensi dell'articolo 12 della legge 142/1990, nei comuni di origine, l'istituzione di municipi aventi il compito di gestire i servizi di base, nonche' altre funzioni delegate dal comune di nuova istituzione, demandandone la effettiva costituzione e la relativa disciplina allo statuto comunale.