Art. 12.
             Partecipazione e decentramento. I municipi
 
  1. Lo statuto del comune di nuova istituzione ovvero del comune  la
cui  circoscrizione  risulti  ampliata  stabilisce  disposizioni  che
assicurino alle collettivita' facenti parte  dei  comuni  di  origine
adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
  2.  La  legge  regionale  istitutiva  di  nuovi  comuni mediante la
fusione  di  due  o  piu'  comuni  contermini   prevede,   ai   sensi
dell'articolo  12  della  legge  142/1990,  nei  comuni  di  origine,
l'istituzione di municipi aventi il compito di gestire i  servizi  di
base,   nonche'   altre   funzioni   delegate  dal  comune  di  nuova
istituzione, demandandone la effettiva  costituzione  e  la  relativa
disciplina allo statuto comunale.