Art. 14. Funzioni delegate 1. La provincia competente per territorio e' delegata a provvedere, su richiesta motivata dei consigli comunali interessati: a) alla adozione dei provvedimenti necessari alla regolazione dei rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni o al mutamento delle circoscrizioni comunali, ai sensi dell'articolo 13; b) alla determinazione e rettifica dei confini comunali, ai sensi dell'articolo 15.