Art. 14.
                          Funzioni delegate
 
  1. La provincia competente per territorio e' delegata a provvedere,
su richiesta motivata dei consigli comunali interessati:
   a)  alla adozione dei provvedimenti necessari alla regolazione dei
rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni o al  mutamento
delle circoscrizioni comunali, ai sensi dell'articolo 13;
   b)  alla determinazione e rettifica dei confini comunali, ai sensi
dell'articolo 15.