Art. 15. Determinazione e rettifica dei confini 1. Qualora il confine fra due o piu' comuni risulti non delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo ad incertezze, i comuni interessati possono disporre la determinazione o, all'occorrenza, la rettifica dei confini mediante accordo, anche al fine di rimuovere disfunzioni operative nella gestione economica dei servizi. L'accordo e' trasmesso alla provincia competente per territorio per l'adozione del relativo provvedimento conforme. 2. Ove i comuni interessati non si accordino sulle modalita' della determinazione o della rettifica da effettuare, la determinazione o la rettifica e' effettuata direttamente dalla provincia competente per territorio, la quale provvede d'ufficio o su richiesta di uno dei comuni, esaminate le osservazioni degli altri.