Art. 15.
               Determinazione e rettifica dei confini
 
  1. Qualora il confine fra due o piu' comuni risulti non  delimitato
da  segni  naturali  facilmente riconoscibili o comunque dia luogo ad
incertezze, i comuni interessati possono disporre  la  determinazione
o,  all'occorrenza,  la rettifica dei confini mediante accordo, anche
al fine di rimuovere disfunzioni operative nella  gestione  economica
dei  servizi.  L'accordo  e'  trasmesso alla provincia competente per
territorio per l'adozione del relativo provvedimento conforme.
  2. Ove i comuni interessati non si accordino sulle modalita'  della
determinazione  o  della rettifica da effettuare, la determinazione o
la rettifica e' effettuata direttamente  dalla  provincia  competente
per territorio, la quale provvede d'ufficio o su richiesta di uno dei
comuni, esaminate le osservazioni degli altri.