Art. 16. Comunicazioni e provvedimenti sostitutivi 1. Le province devono trasmettere copia dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli precedenti alla giunta regionale. 2. Le province devono adottare i provvedimenti di competenza, in base alle deleghe di cui al presente titolo, non oltre il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della deliberazione spettante ai comuni interessati. In caso di inerzia degli enti delegati, la giunta regionale puo' invitare gli stessi a provvedere entro congruo termine, decorso il quale, al compimento del singolo atto provvede direttamente la giunta stessa.