Art. 16.
              Comunicazioni e provvedimenti sostitutivi
 
  1.  Le province devono trasmettere copia dei provvedimenti adottati
ai sensi degli articoli precedenti alla giunta regionale.
  2. Le province devono adottare i provvedimenti  di  competenza,  in
base  alle deleghe di cui al presente titolo, non oltre il termine di
novanta  giorni  dalla  data  di  ricevimento   della   deliberazione
spettante  ai  comuni  interessati.  In  caso  di  inerzia degli enti
delegati,  la  giunta regionale puo' invitare gli stessi a provvedere
entro congruo termine, decorso il quale, al  compimento  del  singolo
atto provvede direttamente la giunta stessa.