Art. 17. Rapporti finanziari 1. Le spese sostenute dalle province in conseguenza dell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono a totale carico della Regione. 2. La determinazione delle spese, delle modalita' di documentazione e di anticipo o di rimborso e' effettuata dalla giunta regionale su richiesta e di concerto con la provincia interessata.