Art. 17.
                         Rapporti finanziari
 
  1.  Le spese sostenute dalle province in conseguenza dell'esercizio
delle funzioni delegate con la presente legge sono  a  totale  carico
della Regione.
  2. La determinazione delle spese, delle modalita' di documentazione
e  di  anticipo o di rimborso e' effettuata dalla giunta regionale su
richiesta e di concerto con la provincia interessata.