Art. 18. Iniziativa per l'istituzione di nuove province e per il mutamento delle circoscrizioni provinciali 1. L'iniziativa di cui al primo comma dell'articolo 133 della Costituzione, diretta alla istituzione di nuove province o al mutamento delle circoscrizioni provinciali, spetta, rispettivamente, a ciascuno dei comuni destinati ad essere ricompresi nella istituenda provincia ovvero a ciascuno dei comuni il cui territorio formi oggetto della conseguente modificazione. 2. L'iniziativa deve conformarsi ai criteri e agli indirizzi stabiliti dall'articolo 16 della legge 142/1990 e deve altresi' conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta dai consigli comunali a maggioranza assoluta dei consigli stessi.