Art. 18.
           Iniziativa per l'istituzione di nuove province
         e per il mutamento delle circoscrizioni provinciali
 
  1. L'iniziativa di cui  al  primo  comma  dell'articolo  133  della
Costituzione,  diretta  alla  istituzione  di  nuove  province  o  al
mutamento delle circoscrizioni provinciali, spetta,  rispettivamente,
a ciascuno dei comuni destinati ad essere ricompresi nella istituenda
provincia  ovvero  a  ciascuno  dei  comuni  il  cui territorio formi
oggetto della conseguente modificazione.
  2. L'iniziativa  deve  conformarsi  ai  criteri  e  agli  indirizzi
stabiliti  dall'articolo  16  della  legge  142/1990  e deve altresi'
conseguire  l'adesione  della  maggioranza   dei   comuni   dell'area
interessata,   che   rappresentino   comunque  la  maggioranza  della
popolazione complessiva dell'area stessa, con  delibera  assunta  dai
consigli comunali a maggioranza assoluta dei consigli stessi.