Art. 19. Promozione dell'iniziativa comunale 1. La Regione, sulla base dei propri atti generali di programmazione, provvede, mediante deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta, ad indicare le aree in relazione alle quali, in ragione dello svolgimento della maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente ovvero per esigenze di programmazione dello sviluppo idoneo a favorire il riequilibro economico sociale e culturale del territorio regionale, e' valutato opportuno l'esercizio, da parte dei comuni, dell'iniziativa di cui all'articolo 18. 2. La determinazione di cui al comma 1 puo' essere assunta anche nell'ambito della deliberazione sul programma di riordinamento territoriale previsto dall'articolo 5 o in occasione dell'aggiornamento di questo. 3. L'indicazione regionale non comporta vincolo o limite per la liberta' dei comuni di esercitare l'iniziativa per la istituzione di nuove province o per la revisione delle circoscrizioni provinciali.