Art. 19.
                 Promozione dell'iniziativa comunale
 
  1.   La   Regione,   sulla   base   dei  propri  atti  generali  di
programmazione,  provvede,  mediante  deliberazione   del   consiglio
regionale, su proposta della giunta, ad indicare le aree in relazione
alle  quali,  in  ragione  dello  svolgimento della maggior parte dei
rapporti sociali, economici e culturali della  popolazione  residente
ovvero  per  esigenze  di  programmazione  dello  sviluppo  idoneo  a
favorire il riequilibro economico sociale e culturale del  territorio
regionale,  e'  valutato  opportuno l'esercizio, da parte dei comuni,
dell'iniziativa di cui all'articolo 18.
  2. La determinazione di cui al comma 1 puo'  essere  assunta  anche
nell'ambito   della  deliberazione  sul  programma  di  riordinamento
territoriale   previsto    dall'articolo    5    o    in    occasione
dell'aggiornamento di questo.
  3.  L'indicazione  regionale  non  comporta vincolo o limite per la
liberta' dei comuni di esercitare l'iniziativa per la istituzione  di
nuove province o per la revisione delle circoscrizioni provinciali.