Art. 2. Istituzione di nuovi comuni 1. L'istituzione di nuovi comuni puo' aver luogo nei seguenti casi: a) fusione di due o piu' comuni contermini; b) erezione in comune o in comuni autonomi di una o piu' borgate o frazioni di uno stesso comune. 2. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.