Art. 2.
                     Istituzione di nuovi comuni
 
  1. L'istituzione di nuovi comuni puo' aver luogo nei seguenti casi:
   a) fusione di due o piu' comuni contermini;
   b) erezione in comune o in comuni autonomi di una o piu' borgate o
frazioni di uno stesso comune.
  2.  Nel  caso di cui alla lettera b) del comma 1 non possono essere
istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o
la cui costituzione comporti,  come  conseguenza,  che  altri  comuni
scendano sotto tale limite.