Art. 20.
               Coordinamento dell'iniziativa comunale
 
  1.  Le  deliberazioni  con  le  quali  uno  o  piu'  comuni abbiano
esercitato l'iniziativa di cui all'articolo 18  sono  trasmesse  alla
giunta  regionale  e  da questa inviate agli altri comuni cui compete
esprimersi per  l'adesione  all'iniziativa  stessa  e  alle  province
interessate.
  2.   Le   province   e   i   comuni   interessati   si  pronunciano
sull'iniziativa  entro   novanta   giorni   dal   ricevimento   delle
deliberazioni trasmesse dalla giunta regionale ai sensi del comma 1.