Art. 20. Coordinamento dell'iniziativa comunale 1. Le deliberazioni con le quali uno o piu' comuni abbiano esercitato l'iniziativa di cui all'articolo 18 sono trasmesse alla giunta regionale e da questa inviate agli altri comuni cui compete esprimersi per l'adesione all'iniziativa stessa e alle province interessate. 2. Le province e i comuni interessati si pronunciano sull'iniziativa entro novanta giorni dal ricevimento delle deliberazioni trasmesse dalla giunta regionale ai sensi del comma 1.