Art. 21.
                        Parere della Regione
 
  1.   Qualora,   alla  scadenza  del  termine  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 20, l'iniziativa per la costituzione di nuove  province
o  per la revisione delle circoscrizioni provinciali abbia conseguito
l'adesione dei comuni e delle popolazioni  interessate  nella  misura
determinata  dal  comma 2 dell'articolo 18, la Regione esprime, entro
novanta giorni, il proprio motivato parere mediante deliberazione del
consiglio regionale, su proposta della giunta.
  2.  La  deliberazione  del  consiglio  regionale,  corredata  delle
deliberazioni dei comuni e delle province, e' trasmessa ai presidenti
della camera dei deputati e del senato della Repubblica.