Art. 21. Parere della Regione 1. Qualora, alla scadenza del termine di cui al comma 2 dell'articolo 20, l'iniziativa per la costituzione di nuove province o per la revisione delle circoscrizioni provinciali abbia conseguito l'adesione dei comuni e delle popolazioni interessate nella misura determinata dal comma 2 dell'articolo 18, la Regione esprime, entro novanta giorni, il proprio motivato parere mediante deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta. 2. La deliberazione del consiglio regionale, corredata delle deliberazioni dei comuni e delle province, e' trasmessa ai presidenti della camera dei deputati e del senato della Repubblica.