Art. 3.
               Mutamento delle circoscrizioni comunali
 
  Il  mutamento  delle  circoscrizioni  comunali  puo' aver luogo nei
seguenti casi:
   a) incorporazione di un comune in un altro contermine;
   b)  distacco  di  una  frazione  o  borgata  da  un  comune  e sua
incorporazione in un comune contermine;
   c)  ampliamento  del  territorio  di  un  comune  al  quale  viene
aggregata parte del territorio contermine o di altro comune.
  2.  Ai  fini  della  presente legge all'incorporazione di comune in
altro comune contermine  devono  applicarsi  le  stesse  disposizioni
poste in materia di fusione di due o piu' comuni contermini.
  3.  Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non si applica
il limite minimo di popolazione stabilito all'articolo 2 comma 2.