Art. 3. Mutamento delle circoscrizioni comunali Il mutamento delle circoscrizioni comunali puo' aver luogo nei seguenti casi: a) incorporazione di un comune in un altro contermine; b) distacco di una frazione o borgata da un comune e sua incorporazione in un comune contermine; c) ampliamento del territorio di un comune al quale viene aggregata parte del territorio contermine o di altro comune. 2. Ai fini della presente legge all'incorporazione di comune in altro comune contermine devono applicarsi le stesse disposizioni poste in materia di fusione di due o piu' comuni contermini. 3. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non si applica il limite minimo di popolazione stabilito all'articolo 2 comma 2.