Art. 4.
               Mutamento delle denominazioni comunali
 
  1. Il mutamento delle denominazioni dei comuni puo' aver  luogo  in
seguito al mutamento delle circoscrizioni comunali o quando ricorrano
peculiari esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche.
  2.  Il  mutamento di cui al comma 1 non implica alcuna modifica nei
rapporti istituzionali.