Art. 6.
                  Contributi alla fusione di comuni
 
  1.  Al  fine  di  favorire  la  fusione  di  comuni con popolazione
inferiore  a  5.000  abitanti,  tra  loro  o  anche  con  comuni   di
popolazione  superiore,  il  programma  di riordinamento territoriale
dovra' prevedere la corresponsione, per un periodo di  dieci  anni  a
far  data  dalla  fusione,  di  contributi  straordinari  a carattere
generale commisurati a parametri oggettivi afferenti alla popolazione
e al territorio dei singoli  comuni  di  origine,  nei  limiti  degli
stanziamenti  stabiliti  annualmente  nella  legge di bilancio, fatto
salvo  quanto  stabilito  dall'articolo  11,  comma  5,  della  legge
142/1990.
  2.  Con  il  programma  di  investimenti  degli  enti locali di cui
all'articolo  8  della  L.R.   5   settembre   1992,   n.   46   sono
prioritariamente disposti specifici finanziamenti per le finalita' di
cui al comma 1.
  3. Il fondo regionale per gli interventi socio assistenziali di cui
all'articolo  48  della  L.R.  5  novembre 1988, n. 43 destina per le
stesse finalita' una quota, la cui misura e' determinata  annualmente
con legge di bilancio.