Art. 6. Contributi alla fusione di comuni 1. Al fine di favorire la fusione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, tra loro o anche con comuni di popolazione superiore, il programma di riordinamento territoriale dovra' prevedere la corresponsione, per un periodo di dieci anni a far data dalla fusione, di contributi straordinari a carattere generale commisurati a parametri oggettivi afferenti alla popolazione e al territorio dei singoli comuni di origine, nei limiti degli stanziamenti stabiliti annualmente nella legge di bilancio, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 11, comma 5, della legge 142/1990. 2. Con il programma di investimenti degli enti locali di cui all'articolo 8 della L.R. 5 settembre 1992, n. 46 sono prioritariamente disposti specifici finanziamenti per le finalita' di cui al comma 1. 3. Il fondo regionale per gli interventi socio assistenziali di cui all'articolo 48 della L.R. 5 novembre 1988, n. 43 destina per le stesse finalita' una quota, la cui misura e' determinata annualmente con legge di bilancio.