Art. 7.
                  Contributi alle unioni di comuni
 
  1.  Al  fine  di  favorire  le  azioni  di fusione, la Regione puo'
concorrere alla promozione di unioni di due o piu' comuni  contermini
ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 26, comma 8, e all'articolo
29, comma 8, della legge 142/1990 e secondo le prescrizioni stabilite
nel programma di riordinamento territoriale.
  2.  A  tale scopo il programma di riordinamento territoriale dovra'
prevedere la corresposione per la durata  di  dieci  anni  ai  comuni
facenti  parte  della  unione  di  contributi  a  carattere  generale
aggiuntivi a quelli  normalmente  previsti  per  i  comuni  stessi  e
commisurati  a  parametri  oggettivi  afferenti alla popolazione e al
territorio  dei  singoli  comuni  di  origine,   nei   limiti   degli
stanziamenti  stabiliti  annualmente  nella  legge  di  bilancio,  in
conformita' ai criteri indicati nell'articolo 6, comma 2.
  3. Dopo dieci anni dalla data di costituzione  dell'unione  che  ha
beneficiato  dei  contributi  aggiuntivi di cui al presente articolo,
qualora non sia gia' stata deliberata la  fusione  su  richiesta  dei
comuni dell'unione, la giunta regionale presenta apposita proposta di
legge per l'istituzione del nuovo comune risultante dalla fusione dei
comuni   facenti  parte  dell'unione  stessa,  secondo  le  modalita'
previste dalla presente legge.