Art. 7. Contributi alle unioni di comuni 1. Al fine di favorire le azioni di fusione, la Regione puo' concorrere alla promozione di unioni di due o piu' comuni contermini ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 26, comma 8, e all'articolo 29, comma 8, della legge 142/1990 e secondo le prescrizioni stabilite nel programma di riordinamento territoriale. 2. A tale scopo il programma di riordinamento territoriale dovra' prevedere la corresposione per la durata di dieci anni ai comuni facenti parte della unione di contributi a carattere generale aggiuntivi a quelli normalmente previsti per i comuni stessi e commisurati a parametri oggettivi afferenti alla popolazione e al territorio dei singoli comuni di origine, nei limiti degli stanziamenti stabiliti annualmente nella legge di bilancio, in conformita' ai criteri indicati nell'articolo 6, comma 2. 3. Dopo dieci anni dalla data di costituzione dell'unione che ha beneficiato dei contributi aggiuntivi di cui al presente articolo, qualora non sia gia' stata deliberata la fusione su richiesta dei comuni dell'unione, la giunta regionale presenta apposita proposta di legge per l'istituzione del nuovo comune risultante dalla fusione dei comuni facenti parte dell'unione stessa, secondo le modalita' previste dalla presente legge.