Art. 9.
             Pareri dei consigli comunali e provinciali
 
  1.  La  proposta  di  legge  di  cui  all'articolo  8,  ritualmente
presentata  all'ufficio  di  presidenza  del  consiglio regionale, e'
trasmessa entro quindici giorni ai consigli comunali interessati e al
consiglio   provinciale   territorialmente   competente,    per    la
formulazione  entro  sessanta  giorni dalla ricezione di un parere di
merito.
  2.  La  proposta di legge e' successivamente inviata, unitamente ai
pareri degli enti locali, alla competente commissione  del  consiglio
regienale,  che  la  trasmette  con  propria  relazione  al consiglio
stesso.