Art. 9. Pareri dei consigli comunali e provinciali 1. La proposta di legge di cui all'articolo 8, ritualmente presentata all'ufficio di presidenza del consiglio regionale, e' trasmessa entro quindici giorni ai consigli comunali interessati e al consiglio provinciale territorialmente competente, per la formulazione entro sessanta giorni dalla ricezione di un parere di merito. 2. La proposta di legge e' successivamente inviata, unitamente ai pareri degli enti locali, alla competente commissione del consiglio regienale, che la trasmette con propria relazione al consiglio stesso.