(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 4 del 25 gennaio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' 1. La presente legge disciplina l'ordinamento delle comunita' montane al fine di: a) promuovere, in attuazione dei principi generali delle leggi 3 dicembre 1971, n. 1102; 8 giugno 1990, n. 142, articoli 28 e 29, 31 gennaio 1994, n. 97 e dello Statuto regionale, la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonche' la fusione di tutti o parte dei comuni associati, anche allo scopo di eliminare gli squilibri di natura economica, sociale e civile tra il territorio montano e il resto della regione; b) favorire la crescita civile e professionale delle popolazioni montane e la loro partecipazione alla predisposizione e attuazione dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico dei rispettivi territori, nel quadro degli obiettivi stabiliti, dalla Comunita' Economica Europea e dallo Stato, nonche' dalla programmazione regionale e dai piani della provincia; c) attuare gli interventi speciali per la montagna di cui all'articolo 1 della legge 97/1994.