(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 4
                        del 25 gennaio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La  presente  legge  disciplina  l'ordinamento  delle comunita'
montane al fine di:
   a) promuovere, in attuazione dei principi generali delle  leggi  3
dicembre  1971,  n. 1102; 8 giugno 1990, n. 142, articoli 28 e 29, 31
gennaio 1994, n. 97 e dello Statuto regionale, la salvaguardia  e  la
valorizzazione   delle  zone  montane,  l'esercizio  associato  delle
funzioni comunali, nonche' la fusione di tutti  o  parte  dei  comuni
associati,  anche  allo  scopo  di  eliminare gli squilibri di natura
economica, sociale e civile tra il  territorio  montano  e  il  resto
della regione;
   b)  favorire  la crescita civile e professionale delle popolazioni
montane e la loro partecipazione alla  predisposizione  e  attuazione
dei  piani  pluriennali  di  sviluppo  socio-economico dei rispettivi
territori, nel quadro  degli  obiettivi  stabiliti,  dalla  Comunita'
Economica   Europea  e  dallo  Stato,  nonche'  dalla  programmazione
regionale e dai piani della provincia;
   c)  attuare  gli  interventi  speciali  per  la  montagna  di  cui
all'articolo 1 della legge 97/1994.