Art. 10.
                      Competenza del consiglio
 
  1. Il consiglio comunitario e' l'organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo.
  2. Il  consiglio  ha  competenza  limitatamente  ai  seguenti  atti
fondamentali:
   a) l'elezione del presidente e della giunta comunitaria;
   b)  gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti,
l'ordinamento degli uffici e dei servizi,  l'assunzione  di  funzioni
delegate da altri enti;
   c) il piano pluriennale di sviluppo, i piani pluriennali di opere,
i  programmi  annuali  operativi,  i bilanci e i conti consuntivi, le
relative variazioni, i  pareri  concernenti  atti  di  programmazione
richiesti da altri enti;
   d)  le  convenzioni  con  altre comunita' montane e con altri enti
locali  per  svolgere  in  modo   coordinato   funzioni   e   servizi
determinati,  la  costituzione  e  modificazione  di consorzi e forme
associative,  l'assunzione   diretta   dei   pubblici   servizi,   la
costituzione  di istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione
a societa' di capitali, l'affidamento di  attivita'  o  servizi,  gli
indirizzi  da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
   e)  la  nomina,  la  designazione   e   la   revoca   dei   propri
rappresentanti presso enti, aziende, istituzioni ed altri organismi;
   f)  la  disciplina  dello  stato  giuridico e delle assunzioni del
personale, le piante organiche e le relative variazioni;
   g) l'istituzione, i compiti e le  norme  sul  funzionamento  degli
organismi di partecipazione;
   h)   la   contrazione   dei   mutui  e  l'emissione  dei  prestiti
obbligazionari, le spese che impegnino i  bilanci  per  gli  esercizi
successivi,  escluse  quelle  relative  alle locazioni di immobili ed
alla somministrazione e fornitura  di  beni  e  servizi  a  carattere
continuativo,  la  disciplina generale delle tariffe per la fruizione
dei beni e dei servizi;
   i) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute,
gli  appalti,  gli  affidamenti  delle  opere  di  competenza   della
comunita'  agli enti operanti nel territorio e le concessioni che non
siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che
non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque,  non  rientrino
nella  ordinaria  amministrazione di funzioni e servizi di competenza
della giunta, del segretario o di altri funzionari.
  3.  Le  deliberazioni  in  ordine agli argomenti di cui al presente
articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi
della comunita', salvo quelle attinenti alle variazioni  di  bilancio
da   sottoporre   a   ratifica  del  consiglio  nei  sessanta  giorni
successivi, a pena di decadenza.