Art. 10. Competenza del consiglio 1. Il consiglio comunitario e' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. 2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: a) l'elezione del presidente e della giunta comunitaria; b) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'assunzione di funzioni delegate da altri enti; c) il piano pluriennale di sviluppo, i piani pluriennali di opere, i programmi annuali operativi, i bilanci e i conti consuntivi, le relative variazioni, i pareri concernenti atti di programmazione richiesti da altri enti; d) le convenzioni con altre comunita' montane e con altri enti locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, la costituzione e modificazione di consorzi e forme associative, l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione a societa' di capitali, l'affidamento di attivita' o servizi, gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; e) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende, istituzioni ed altri organismi; f) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni; g) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione; h) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari, le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; i) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti, gli affidamenti delle opere di competenza della comunita' agli enti operanti nel territorio e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari. 3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della comunita', salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.