Art. 11.
                      Composizione della giunta
 
  1. La giunta e' formata dal presidente della comunita' montana e da
un numero di componenti non superiore a quello previsto dall'articolo
33 della legge 142/1990, cosi' come modificato dall'articolo 23 della
legge 25 marzo 1993, n. 81, per un comune avente popolazione  pari  a
quella  di  tutti  i comuni ricompresi nell'ambito territoriale della
comunita' medesima.