Art. 11. Composizione della giunta 1. La giunta e' formata dal presidente della comunita' montana e da un numero di componenti non superiore a quello previsto dall'articolo 33 della legge 142/1990, cosi' come modificato dall'articolo 23 della legge 25 marzo 1993, n. 81, per un comune avente popolazione pari a quella di tutti i comuni ricompresi nell'ambito territoriale della comunita' medesima.