Art. 12. Elezione della giunta 1. Il consiglio, nella sua prima seduta, elegge, con votazioni distinte e segrete, il presidente e la giunta comunitaria. 2. Per l'elezione dei membri della giunta ogni consigliere vota un numero di candidati non superiore ai due terzi dei componenti la stessa. 3. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' risulta eletto il piu' anziano di eta'. 4. Al primo scrutinio la votazione e' valida purche' abbiano partecipato almeno i due terzi dei consiglieri in carica. 5. Per la votazione successiva e' sufficiente la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. 6. Il presidente e l'intera giunta possono essere revocati in seguito a proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il consiglio comunitario, con il voto favorevole palese della maggioranza dei componenti ad esso assegnati. 7. Le dimissioni del presidente o di oltre la meta' dei componenti della giunta comunitaria comportano la decadenza dell'intero organo.