Art. 12.
                        Elezione della giunta
 
  1. Il consiglio, nella sua  prima  seduta,  elegge,  con  votazioni
distinte e segrete, il presidente e la giunta comunitaria.
  2.  Per l'elezione dei membri della giunta ogni consigliere vota un
numero di candidati non superiore ai  due  terzi  dei  componenti  la
stessa.
  3.  Risultano  eletti  i  candidati  che hanno riportato il maggior
numero di voti. In caso di parita' risulta eletto il piu' anziano  di
eta'.
  4.  Al  primo  scrutinio  la  votazione  e'  valida purche' abbiano
partecipato almeno i due terzi dei consiglieri in carica.
  5. Per la votazione successiva  e'  sufficiente  la  partecipazione
della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
  6.  Il  presidente  e  l'intera  giunta  possono essere revocati in
seguito a proposta motivata e sottoscritta da  almeno  un  terzo  dei
componenti  il  consiglio  comunitario, con il voto favorevole palese
della maggioranza dei componenti ad esso assegnati.
  7. Le dimissioni del presidente o di oltre la meta' dei  componenti
della giunta comunitaria comportano la decadenza dell'intero organo.