Art. 13. Competenza della giunta 1. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dallo statuto al presidente o riservate al segretario o ai funzionari dirigenti. Riferisce annualmente al consiglio sulla propria attivita', ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. 2. Svolge collegialmente le proprie competenze. La giunta, su proposta del presidente, puo' conferire ai suoi componenti compiti di coordinamento di settori omogenei di attivita'. 3. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei voti. In caso di parita', prevale il voto del presidente. 4. Nella prima seduta, successiva alla sua costituzione, la giunta comunitaria elegge il vicepresidente.