Art. 13.
                       Competenza della giunta
 
  1. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano
riservati  dalla  legge  al  consiglio  e  che  non  rientrino  nelle
competenze attribuite dallo statuto  al  presidente  o  riservate  al
segretario  o  ai  funzionari  dirigenti.  Riferisce  annualmente  al
consiglio sulla propria attivita', ne attua gli indirizzi generali  e
svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
  2.  Svolge  collegialmente  le  proprie  competenze.  La giunta, su
proposta del presidente, puo' conferire ai suoi componenti compiti di
coordinamento di settori omogenei di attivita'.
  3. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti  e  a
maggioranza  dei  voti.  In  caso  di  parita',  prevale  il voto del
presidente.
  4.  Nella prima seduta, successiva alla sua costituzione, la giunta
comunitaria elegge il vicepresidente.