Art. 14.
                             Presidente
 
  1. Il presidente  rappresenta  la  comunita'  montana.  Sovrintende
all'andamento  generale  dell'ente.  Provvede  a  dare  impulso  e  a
coordinare l'attivita' degli altri organi,  nonche'  a  presiedere  e
convocare   le   loro   sedute.   Dirige   l'attivita'  della  giunta
assicurandone la rispondenza agli atti di  indirizzo  del  consiglio.
Esercita le altre funzioni conferitegli dallo statuto.
  2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o
di impedimento.