Art. 14. Presidente 1. Il presidente rappresenta la comunita' montana. Sovrintende all'andamento generale dell'ente. Provvede a dare impulso e a coordinare l'attivita' degli altri organi, nonche' a presiedere e convocare le loro sedute. Dirige l'attivita' della giunta assicurandone la rispondenza agli atti di indirizzo del consiglio. Esercita le altre funzioni conferitegli dallo statuto. 2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.