Art. 15.
                   Revisore economico-finanziario
 
  1. Il consiglio comunitario elegge, a maggioranza assoluta dei suoi
membri, un revisore dei conti.
  2. Il revisore dei conti e' scelto tra esperti iscritti nel ruolo e
negli  albi  di  cui  all'articolo  57, comma 2, lettere a), b) e c),
della legge 8 giugno 1990, n. 142. Esso dura in carica tre anni,  non
e' revocabile, salvo che per inadempienza, ed e' rieleggibile per una
sola volta.
  3.  Il  revisore  dei  conti  ha  diritto  di  accesso  agli atti e
documenti della comunita' e puo' depositare proposte  e  segnalazioni
rivolte agli organi della comunita' e a quelli dei comuni competenti.
Puo'  essere  invitato  a  partecipare,  senza  diritto di voto, alle
sedute del consiglio e della giunta.
  4. Il  revisore  dei  conti,  in  conformita'  allo  Statuto  e  al
regolamento,  collabora  con  il  consiglio  nella  sua  funzione  di
controllo e di indirizzo, esercita  la  vigilanza  sulla  regolarita'
contabile  e  finanziaria  della gestione e attesta la corrispondenza
del rendiconto alle risultanze  della  gestione,  redigendo  apposita
relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del
conto consuntivo.
  5.  Nella  stessa relazione il revisore dei conti esprime rilievi e
proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivita'
ed economicita' della gestione.
  6.  Il  revisore  dei  conti  risponde  della  verita'  delle   sue
attestazioni   e   adempie  ai  suoi  doveri  con  la  diligenza  del
mandatario.  Ove  riscontri  gravi   irregolarita'   nella   gestione
dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio comunitario.
  7.  Lo  statuto puo' prevedere forme di controllo economico interno
della gestione.