Art. 15. Revisore economico-finanziario 1. Il consiglio comunitario elegge, a maggioranza assoluta dei suoi membri, un revisore dei conti. 2. Il revisore dei conti e' scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui all'articolo 57, comma 2, lettere a), b) e c), della legge 8 giugno 1990, n. 142. Esso dura in carica tre anni, non e' revocabile, salvo che per inadempienza, ed e' rieleggibile per una sola volta. 3. Il revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti della comunita' e puo' depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi della comunita' e a quelli dei comuni competenti. Puo' essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio e della giunta. 4. Il revisore dei conti, in conformita' allo Statuto e al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. 5. Nella stessa relazione il revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione. 6. Il revisore dei conti risponde della verita' delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarita' nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio comunitario. 7. Lo statuto puo' prevedere forme di controllo economico interno della gestione.