Art. 16. Uffici e personale 1. La comunita' montana stabilisce nel proprio statuto le norme fondamentali sull'ordinamento degli uffici e del personale, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. Per il funzionamento dei propri uffici oltre al personale proprio puo' avvalersi del personale comandato, ai sensi dell' articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni. 3. La spesa per il trattamento economico del personale comandato dalla Regione rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza. 4. Puo' avvalersi, secondo la disciplina dettata da proprio regolamento, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalita'. 5. Per l'esercizio delle proprie funzioni la comunita' montana si avvale anche del personale delle unita' operative organiche dei servizi decentrati di agricoltura e alimentazione sulla base di criteri approvati dalla giunta regionale, sentiti i presidenti delle comunita' montane, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 6. Al segretario e ai responsabili degli uffici della comunita' montana si applica l'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142.