Art. 16.
                         Uffici e personale
 
  1. La comunita' montana stabilisce nel  proprio  statuto  le  norme
fondamentali  sull'ordinamento  degli  uffici  e  del  personale,  in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 51 della legge  8  giugno
1990, n.  142.
  2.  Per  il  funzionamento  dei  propri  uffici  oltre al personale
proprio puo'  avvalersi  del  personale  comandato,  ai  sensi  dell'
articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, dalla Regione, dalla
Provincia e dai Comuni.
  3.  La  spesa  per il trattamento economico del personale comandato
dalla Regione rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza.
  4.  Puo'  avvalersi,  secondo  la  disciplina  dettata  da  proprio
regolamento,  per  obiettivi determinati e con convenzioni a termine,
di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalita'.
  5. Per l'esercizio delle proprie funzioni la comunita'  montana  si
avvale  anche  del  personale  delle  unita'  operative organiche dei
servizi decentrati di  agricoltura  e  alimentazione  sulla  base  di
criteri  approvati dalla giunta regionale, sentiti i presidenti delle
comunita' montane, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge.
  6. Al segretario e ai responsabili  degli  uffici  della  comunita'
montana si applica l'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142.