Art. 17.
                 Segretario della comunita' montana
 
  1.  La  comunita'  montana  ha  un  segretario  titolare  che  deve
possedere i requisiti  per  l'accesso  alla  carriera  dei  segretari
comunali  e  provinciali,  oppure una anzianita' di servizio, in tale
funzione, presso una comunita' montana non inferiore a cinque anni.
  2. Il segretario della comunita' svolge le funzioni di cui al comma
3 dell'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142.