Art. 17. Segretario della comunita' montana 1. La comunita' montana ha un segretario titolare che deve possedere i requisiti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali, oppure una anzianita' di servizio, in tale funzione, presso una comunita' montana non inferiore a cinque anni. 2. Il segretario della comunita' svolge le funzioni di cui al comma 3 dell'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142.