Art. 18.
                    Piano pluriennale di sviluppo
 
  1. Ciascuna comunita' montana predispone il  piano  pluriennale  di
sviluppo  sociale  ed economico del territorio di cui all'articolo 29
della legge 8 giugno 1990,  n.  142  e  all'articolo  7  della  legge
97/1994.
  2.   Il  piano  indica  le  linee  di  programmazione  dell'assetto
territoriale  e  di  sviluppo  dei  principali  settori   produttivi,
economici, sociali e dei servizi, ed individua gli strumenti idonei a
perseguire  gli obiettivi previsti dai piani regionali, dai programmi
dello  Stato  e  della  Comunita'  Economica  Europea,  che   possono
concorrere  alla  realizzazione  dei  programmi  annuali operativi di
esecuzione del piano.   Il piano indica inoltre  la  priorita'  delle
opere  e  degli  interventi  da  eseguire,  individuando  i  relativi
strumenti finanziari.
  3. Gli enti e le amministrazioni pubbliche ricadenti  nell'  ambito
territoriale della comunita' montana, nell'esercizio delle rispettive
competenze,  conformano ed adeguano i loro piani e programmi al piano
della comunita' montana.
  4.   Contestualmente   all'approvazione  dei  bilancio  annuale  di
previsione la comunita' montana provvede  all'adeguamento  del  piano
pluriennale ricostituendo un periodo di previsione triennale.