Art. 18. Piano pluriennale di sviluppo 1. Ciascuna comunita' montana predispone il piano pluriennale di sviluppo sociale ed economico del territorio di cui all'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e all'articolo 7 della legge 97/1994. 2. Il piano indica le linee di programmazione dell'assetto territoriale e di sviluppo dei principali settori produttivi, economici, sociali e dei servizi, ed individua gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi previsti dai piani regionali, dai programmi dello Stato e della Comunita' Economica Europea, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano. Il piano indica inoltre la priorita' delle opere e degli interventi da eseguire, individuando i relativi strumenti finanziari. 3. Gli enti e le amministrazioni pubbliche ricadenti nell' ambito territoriale della comunita' montana, nell'esercizio delle rispettive competenze, conformano ed adeguano i loro piani e programmi al piano della comunita' montana. 4. Contestualmente all'approvazione dei bilancio annuale di previsione la comunita' montana provvede all'adeguamento del piano pluriennale ricostituendo un periodo di previsione triennale.