Art. 19. Procedure di approvazione 1. La giunta comunitaria predispone il piano di sviluppo tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale e intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonche' delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei comuni interessati. 2. La comunita' montana promuove, sullo schema di piano predisposto e secondo le norme dello statuto, la partecipazione degli enti locali e dei soggetti portatori di interessi pubblici, privati o collettivi. 3. Il consiglio comunitario adotta il piano e lo trasmette alla provincia, per l'approvazione, unitamente a tutti gli atti relativi ed alle risultanze della partecipazione di cui al comma 2. 4. Il piano pluriennale di sviluppo e' sottoposto al parere della conferenza provinciale delle autonomie ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della L.R. 5 settembre 1992, n. 46. 5. La provincia approva il piano entro novanta giorni dal suo ricevimento. 6. La provincia, quando non approva il piano, lo rinvia entro i successivi trenta giorni al consiglio comunitario con motivate osservazioni attinenti alla compatibilita' con i piani territoriali e di settore sovraordinati. Il consiglio comunitario adotta le opportune integrazioni o modificazioni. 7. La procedura disposta dai commi precedenti viene seguita anche per la eventuale revisione del piano.