Art. 19.
                      Procedure di approvazione
 
  1.  La  giunta  comunitaria predispone il piano di sviluppo tenendo
conto  delle  previsioni  degli  strumenti  urbanistici  esistenti  a
livello comunale e intercomunale, della pianificazione territoriale e
di   settore  vigenti,  nonche'  delle  indicazioni  derivanti  dalla
consultazione dei comuni interessati.
  2. La comunita' montana promuove, sullo schema di piano predisposto
e secondo le norme dello statuto, la partecipazione degli enti locali
e dei soggetti portatori di interessi pubblici, privati o collettivi.
  3. Il consiglio comunitario adotta il piano  e  lo  trasmette  alla
provincia,  per  l'approvazione, unitamente a tutti gli atti relativi
ed alle risultanze della partecipazione di cui al comma 2.
  4. Il piano pluriennale di sviluppo e' sottoposto al  parere  della
conferenza  provinciale  delle  autonomie  ai sensi dell'articolo 15,
comma 4, della L.R. 5 settembre 1992, n. 46.
  5. La provincia approva il  piano  entro  novanta  giorni  dal  suo
ricevimento.
  6.  La  provincia,  quando  non approva il piano, lo rinvia entro i
successivi  trenta  giorni  al  consiglio  comunitario  con  motivate
osservazioni attinenti alla compatibilita' con i piani territoriali e
di   settore   sovraordinati.  Il  consiglio  comunitario  adotta  le
opportune integrazioni o modificazioni.
  7. La procedura disposta dai commi precedenti viene  seguita  anche
per la eventuale revisione del piano.