Art. 20. Programmi annuali operativi di esecuzione 1. La comunita' montana annualmente, sulla base del piano pluriennale di sviluppo, adotta il programma annuale operativo di esecuzione ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I programmi annuali operativi delle comunita' montane sono approvati dalla Regione con le procedure previste dalla L.R. 46/1992 e successive modificazioni.