Art. 20.
              Programmi annuali operativi di esecuzione
 
  1.   La   comunita'  montana  annualmente,  sulla  base  del  piano
pluriennale di sviluppo, adotta il  programma  annuale  operativo  di
esecuzione  ai  sensi  e per gli effetti del comma 6 dell'articolo 29
della legge 8 giugno 1990, n.  142.  I  programmi  annuali  operativi
delle comunita' montane sono approvati dalla Regione con le procedure
previste dalla L.R. 46/1992 e successive modificazioni.