Art. 21.
                   Progetto di interventi speciali
 
  1.  Il  consiglio  regionale  approva  i  "progetti  di  interventi
speciali" predisposti dalla giunta regionale con  il  concorso  delle
comunita'  montane  o  presentati dalle comunita' montane in cocrenza
con gli obiettivi di cui al  comma  4  dell'articolo  1  della  legge
97/1994.
  2. Alla realizzazione dei "progetti di interventi speciali" possono
concorrere   altri   enti   e  privati  interessati  alla  promozione
economico-sociale della zona montana.
  3. I rapporti e gli impegni per la realizzazione  di  "progetti  di
interventi  speciali",  qualora  concorrano  piu'  soggetti  al  loro
finanziamento, sono regolati da apposita convenzione stipulata fra le
parti.
  4.  L'ammissibilita'  e  la  priorita'  dei "progetti di interventi
speciali"  ai  finanziamento  o  al  cofinanziamento  e   la   misura
dell'intervento,   anche   nelle  more  dell'approvazione  del  piano
pluriennale  di  sviluppo  socio-economico,  sono  determinate  dalla
giunta  regionale  su  proposta  del  nucleo  di  valutazione  di cui
all'articolo 28 della L.R. 26 aprile 1990, n. 30, tenendo conto:
   a) della ricaduta economica ed occupazionale dell'intervento;
   b) dei benefici ambientali che ne derivano.