Art. 21. Progetto di interventi speciali 1. Il consiglio regionale approva i "progetti di interventi speciali" predisposti dalla giunta regionale con il concorso delle comunita' montane o presentati dalle comunita' montane in cocrenza con gli obiettivi di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 97/1994. 2. Alla realizzazione dei "progetti di interventi speciali" possono concorrere altri enti e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana. 3. I rapporti e gli impegni per la realizzazione di "progetti di interventi speciali", qualora concorrano piu' soggetti al loro finanziamento, sono regolati da apposita convenzione stipulata fra le parti. 4. L'ammissibilita' e la priorita' dei "progetti di interventi speciali" ai finanziamento o al cofinanziamento e la misura dell'intervento, anche nelle more dell'approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, sono determinate dalla giunta regionale su proposta del nucleo di valutazione di cui all'articolo 28 della L.R. 26 aprile 1990, n. 30, tenendo conto: a) della ricaduta economica ed occupazionale dell'intervento; b) dei benefici ambientali che ne derivano.