Art. 22.
                     Rapporti con gli altri enti
 
  1. La comunita' montana promuove con  gli  enti  operanti  nel  suo
territorio  ogni  forma  di  collaborazione  nel  settore  di propria
competenza, per la formazione ed attuazione del piano pluriennale  di
sviluppo  economico  e  sociale  e  dei  programmi  attuativi,  anche
attraverso accordi di programma, ai sensi  dell'  articolo  27  della
legge 8 giugno 1990, n. 142.