Art. 22. Rapporti con gli altri enti 1. La comunita' montana promuove con gli enti operanti nel suo territorio ogni forma di collaborazione nel settore di propria competenza, per la formazione ed attuazione del piano pluriennale di sviluppo economico e sociale e dei programmi attuativi, anche attraverso accordi di programma, ai sensi dell' articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.