Art. 23.
                             Convenzioni
 
  1.  La Regione promuove accordi tra la comunita' montana e i comuni
confinanti che non ne fanno parte, ai sensi  dell'articolo  28  della
legge  8  giugno  1990,  n.  142,  per la realizzazione di interventi
speciali per la montagna, riferiti al territorio classificato montano
dei comuni medesimi.