Art. 24. Gestione in forma associata di funzioni dei comuni 1. I comuni ricadenti in ciascuna delle zone omogenee di cui all'articolo 2 della presente legge organizzano l'esercizio associato di funzioni proprie e la gestione associata di servizi comunali, nei settori di competenza, a livello di comunita' montana. 2. I comuni di cui al comma 1 organizzano altresi', a livello di comunita' montana, l'esercizio associato di funzioni ad essi delegate. 3. La legge regionale indica le funzioni proprie dei comuni, o ad essi delegate, che debbono essere esercitate in forma associata in attuazione del comma 2 dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e ne definisce le procedure di attuazione. 4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, i consigli comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla comunita' montana d'intesa con i comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonche' gli obblighi e le garanzie reciproche tra i comuni e la comunita' montana. 5. I comuni di cui al comma 1 classificati parzialmente montani possono disporre che la delega alla comunita' montana di funzioni proprie o delegate, anche quando le stesse vengono svolte in forma associata, si estenda, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 93, anche alla parte del proprio territorio non classificata montana. I relativi rapporti di natura finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 93, sono regolati da apposita convenzione. 6. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la comunita' montana puo' essere delegata da tutti o parte dei propri comuni a far parte di consorzi fra enti locali, costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli comuni aderenti. In tal caso il presidente della comunita' montana, o suo delegato, fara' parte dell'assemblea del consorzio in rappresentanza dei comuni deleganti della comunita' montana. 7. La comunita' montana non puo' partecipare a consorzi qualora dei medesimi facciano parte tutti i comuni che la costituiscono. 8. Qualora le delimitazioni territoriali dei parchi regionali siano interamente ricomprese nell'ambito di una zona omogenea di cui all'articolo 2 della presente legge, le funzioni di ente di gestione sono attribuite alla comunita' montana territorialmente interessata.