Art. 24.
         Gestione in forma associata di funzioni dei comuni
 
  1. I comuni ricadenti  in  ciascuna  delle  zone  omogenee  di  cui
all'articolo 2 della presente legge organizzano l'esercizio associato
di  funzioni proprie e la gestione associata di servizi comunali, nei
settori di competenza, a livello di comunita' montana.
  2. I comuni di cui al comma 1 organizzano altresi',  a  livello  di
comunita'   montana,   l'esercizio  associato  di  funzioni  ad  essi
delegate.
  3. La legge regionale indica le funzioni proprie dei comuni,  o  ad
essi  delegate,  che  debbono essere esercitate in forma associata in
attuazione del comma 2 dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n.
142 e ne definisce le procedure di attuazione.
  4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  1  e
2,  i  consigli  comunali approvano un disciplinare sulla base di uno
schema tipo, definito dalla comunita' montana d'intesa con  i  comuni
interessati,  che  stabilisce  i  fini,  la  durata  dell'impegno,  i
rapporti finanziari, nonche' gli obblighi e  le  garanzie  reciproche
tra i comuni e la comunita' montana.
  5.  I  comuni  di  cui al comma 1 classificati parzialmente montani
possono disporre che la delega alla  comunita'  montana  di  funzioni
proprie  o  delegate,  anche quando le stesse vengono svolte in forma
associata, si estenda, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23  marzo
1981, n. 93, anche alla parte del proprio territorio non classificata
montana.  I  relativi  rapporti  di  natura finanziaria, nel rispetto
delle disposizioni di cui al citato articolo 4 della legge  23  marzo
1981, n. 93, sono regolati da apposita convenzione.
  6.  Per  la  gestione  di  servizi di livello provinciale o di aree
intercomunali che superino l'ambito territoriale della zona  omogenea
montana,  la  comunita' montana puo' essere delegata da tutti o parte
dei propri comuni a far parte di consorzi fra enti locali, costituiti
ai sensi  dell'articolo  25  della  legge  8  giugno  1990,  n.  142,
assorbendo  le  quote  di  partecipazione assegnate ai singoli comuni
aderenti.  In tal caso il presidente della comunita' montana,  o  suo
delegato,  fara' parte dell'assemblea del consorzio in rappresentanza
dei comuni deleganti della comunita' montana.
  7. La comunita' montana non puo' partecipare a consorzi qualora dei
medesimi facciano parte tutti i comuni che la costituiscono.
  8. Qualora le delimitazioni territoriali dei parchi regionali siano
interamente ricomprese  nell'ambito  di  una  zona  omogenea  di  cui
all'articolo  2 della presente legge, le funzioni di ente di gestione
sono attribuite alla comunita' montana territorialmente interessata.