Art. 25.
                     Finanziamenti della Regione
 
  1. La Regione provvede a finanziare i programmi  annuali  operativi
delle  comunita'  montane ai sensi del comma 6 dell'articolo 29 della
legge 8 giugno 1990, n. 142 e i progetti di  interventi  speciali  di
cui all'articolo 21.
  2.  I  piani  ed  i  programmi  approvati  dalla  Regione riservano
adeguati finanziamenti ai piani delle comunita' montane.
  3. Le leggi di delega o  di  attribuzione  di  funzioni  ai  comuni
prevedono   finanziamenti   aggiuntivi   per  la  gestione  in  forma
associata, tramite le comunita' montane, delle funzioni medesime.
  4. La giunta regionale e' autorizzata a concedere  contributi  alle
comunita'  montane  e  ai comuni anche parzialmente montani, ai sensi
dell'articolo 28, comma 2, della legge 8 giugno  1990,  n.  142,  nei
limiti  degli  stanziamenti  di  bilancio  e  sulla base di programmi
presentati dalle comunita' montane, per la tutela e la  gestione  del
patrimonio agro-silvo-pastorale.
  5. Per il sostegno degli interventi speciali, e' istituito il fondo
regionale   per  la  montagna,  alimentato,  ai  sensi  del  comma  3
dell'articolo 2 della legge 97/1994, anche con stanziamenti a  carico
del bilancio regionale.