Art. 25. Finanziamenti della Regione 1. La Regione provvede a finanziare i programmi annuali operativi delle comunita' montane ai sensi del comma 6 dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e i progetti di interventi speciali di cui all'articolo 21. 2. I piani ed i programmi approvati dalla Regione riservano adeguati finanziamenti ai piani delle comunita' montane. 3. Le leggi di delega o di attribuzione di funzioni ai comuni prevedono finanziamenti aggiuntivi per la gestione in forma associata, tramite le comunita' montane, delle funzioni medesime. 4. La giunta regionale e' autorizzata a concedere contributi alle comunita' montane e ai comuni anche parzialmente montani, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e sulla base di programmi presentati dalle comunita' montane, per la tutela e la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale. 5. Per il sostegno degli interventi speciali, e' istituito il fondo regionale per la montagna, alimentato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge 97/1994, anche con stanziamenti a carico del bilancio regionale.