Art. 26. Criteri di ripartizione dei finanziamenti 1. La giunta regionale ripartisce i fondi di cui all'articolo 25: a) per 3/10 in proporzione diretta alla superficie classificata montana di ciascuna comunita'; b) per 2/10 in proporzione diretta alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuna comunita', quale risulta dai dati annuali Istat e, nei comuni parzialmente montani, in base ad accertamenti effettuati presso i singoli comuni; c) per 2/10 in proporzione diretta al rapporto tra gli addetti all'agricoltura e la popolazione nel territorio montano di ciascuna comunita', in base ai dati ufficiali Istat; d) per 3/10 in proporzione ai programmi predisposti da ciascuna comunita', per i finanziamenti aggiuntivi degli interventi da effettuarsi nelle fasce territoriali di cui all'articolo 3.