Art. 26.
              Criteri di ripartizione dei finanziamenti
 
  1. La giunta regionale ripartisce i fondi di cui all'articolo 25:
   a)  per  3/10  in proporzione diretta alla superficie classificata
montana di ciascuna comunita';
   b) per 2/10 in proporzione diretta alla popolazione residente  nel
territorio  montano  di  ciascuna  comunita',  quale risulta dai dati
annuali  Istat  e,  nei  comuni  parzialmente  montani,  in  base  ad
accertamenti effettuati presso i singoli comuni;
   c)  per  2/10  in  proporzione diretta al rapporto tra gli addetti
all'agricoltura e la popolazione nel territorio montano  di  ciascuna
comunita', in base ai dati ufficiali Istat;
   d)  per  3/10  in proporzione ai programmi predisposti da ciascuna
comunita',  per  i  finanziamenti  aggiuntivi  degli  interventi   da
effettuarsi nelle fasce territoriali di cui all'articolo 3.