Art. 28.
                          Norme transitorie
 
  1.   Nei   casi  in  cui  le  delimitazioni  territoriali  previste
dall'articolo 2 risultino invariate rispetto a quelle dell'articolo 2
della L.R.  6 giugno 1973, n. 12, il consiglio comunitario provvede a
deliberare lo statuto entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della presente legge.
  2. Nei casi di modifica territoriale delle comunita' montane, ferma
restando  la  rappresentanza  attuale,  i  consigli  comunitari  sono
aumentati ovvero sottratti dei rappresentanti dei comuni  incorporati
o  scorporati.    Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente  legge,  i  consigli  comunitari  eleggono  gli  altri
organi.
  3.  Alla  prima convocazione del consiglio comunitario, nei casi di
cui al comma 2, provvede il sindaco del  comune  partecipante  avente
maggiore  popolazione,  che  presiede  fino  alla  nomina degli altri
organi statutari. Lo statuto  e'  deliberato  entro  sessanta  giorni
dalla prima convocazione.