Art. 28. Norme transitorie 1. Nei casi in cui le delimitazioni territoriali previste dall'articolo 2 risultino invariate rispetto a quelle dell'articolo 2 della L.R. 6 giugno 1973, n. 12, il consiglio comunitario provvede a deliberare lo statuto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Nei casi di modifica territoriale delle comunita' montane, ferma restando la rappresentanza attuale, i consigli comunitari sono aumentati ovvero sottratti dei rappresentanti dei comuni incorporati o scorporati. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consigli comunitari eleggono gli altri organi. 3. Alla prima convocazione del consiglio comunitario, nei casi di cui al comma 2, provvede il sindaco del comune partecipante avente maggiore popolazione, che presiede fino alla nomina degli altri organi statutari. Lo statuto e' deliberato entro sessanta giorni dalla prima convocazione.