Art. 29.
      Trasferimento degli atti, del patrimonio e del personale
 
  1. Il presidente della giunta regionale provvede con propri decreti
a  disciplinare  nei confronti delle comunita' montane interessate da
modificazioni territoriali:
   a) i rapporti finanziari ed amministrativi;
   b)  le  modalita'  di  esercizio  nel  periodo  transitorio  delle
funzioni di pertinenza delle comunita' predette anche, ove occorra, a
mezzo di commissario;
   c) l'eventuale trasferimento del personale.