Art. 29. Trasferimento degli atti, del patrimonio e del personale 1. Il presidente della giunta regionale provvede con propri decreti a disciplinare nei confronti delle comunita' montane interessate da modificazioni territoriali: a) i rapporti finanziari ed amministrativi; b) le modalita' di esercizio nel periodo transitorio delle funzioni di pertinenza delle comunita' predette anche, ove occorra, a mezzo di commissario; c) l'eventuale trasferimento del personale.