Art. 3.
                         Fasce territoriali
 
  1.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con apposito provvedimento legislativo,  previa  consultazione
degli enti locali territoriali interessati, saranno individuate fasce
territoriali,  ai  sensi  del  comma 4 dell'articolo 28 della legge 8
giugno 1990, n. 142, nell'ambito di quelle comunita' montane ove tale
individuazione si  renda  necessaria  al  fine  della  graduazione  e
differenziazione degli interventi.