Art. 3. Fasce territoriali 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento legislativo, previa consultazione degli enti locali territoriali interessati, saranno individuate fasce territoriali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nell'ambito di quelle comunita' montane ove tale individuazione si renda necessaria al fine della graduazione e differenziazione degli interventi.