Art. 31.
                        Abrogazione di norme
 
  1. Sono abrogati:
   a) la L.R. 6 giugno 1973, n. 12;
   b) l'articolo unico della L.R. 20 marzo 1975, n. 16;
   c) l'articolo unico della L.R. 16 dicembre 1977, n. 49;
   d) l'articolo unico della L.R. 2 settembre 1978, n. 16;
   e) l'articolo unico della L.R. 21 maggio 1980, n. 32;
   f) la L.R. 17 gennaio 1983, n. 4.
  2.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  nuovo  statuto della
comunita' montana cessa di avere efficacia lo statuto previgente e si
intende abrogata la relativa legge regionale di approvazione.