Art. 31. Abrogazione di norme 1. Sono abrogati: a) la L.R. 6 giugno 1973, n. 12; b) l'articolo unico della L.R. 20 marzo 1975, n. 16; c) l'articolo unico della L.R. 16 dicembre 1977, n. 49; d) l'articolo unico della L.R. 2 settembre 1978, n. 16; e) l'articolo unico della L.R. 21 maggio 1980, n. 32; f) la L.R. 17 gennaio 1983, n. 4. 2. Dalla data di entrata in vigore del nuovo statuto della comunita' montana cessa di avere efficacia lo statuto previgente e si intende abrogata la relativa legge regionale di approvazione.