Art. 32. Norme finanziarie 1. Per il finanziamento dei programmi di sviluppo di cui al comma 5 dell'articolo 25, e' autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 1.000 milioni. 2. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1 si provvede mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1994 partita 2 dell'elenco 3. 3. Le somme occorrenti per il pagarnento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 saranno iscritte, per l'anno 1995, a carico di apposito capitolo che la giunta regionale e' autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con la seguente denominazione ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa "Fondo regionale per il finanziamento dei programmi di investimento delle comunita' montane in conformita' a quanto previsto dalla legge regionale sulla programmazione regionale e locale". 4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 del bilancio di previsione per l'anno 1994 sono ridotti di lire 1.000 milioni. La presente legge sara' pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche. Ancona, 16 gennaio 1995 RECCHI