Art. 32.
                          Norme finanziarie
 
  1. Per il finanziamento dei programmi di sviluppo di cui al comma 5
dell'articolo 25, e' autorizzata, per l'anno 1995, la spesa  di  lire
1.000 milioni.
  2.  Alla  copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1
si provvede mediante utilizzo, ai  sensi  dell'articolo  59,  secondo
comma,  della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, dello stanziamento iscritto
a carico del capitolo 5100202 dello stato di previsione  della  spesa
del bilancio di previsione per l'anno 1994 partita 2 dell'elenco 3.
  3.  Le  somme  occorrenti per il pagarnento delle spese autorizzate
per effetto del comma 1 saranno iscritte, per l'anno 1995,  a  carico
di  apposito  capitolo  che  la  giunta  regionale  e' autorizzata ad
istituire nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio  del
detto   anno  con  la  seguente  denominazione  ed  i  controindicati
stanziamenti di  competenza  e  di  cassa  "Fondo  regionale  per  il
finanziamento  dei  programmi di investimento delle comunita' montane
in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla  legge  regionale   sulla
programmazione regionale e locale".
  4.  Gli  stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202
del bilancio di previsione per l'anno 1994 sono ridotti di lire 1.000
milioni.
  La presente legge sara' pubblicata nel bollettino  ufficiale  della
Regione;  e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Marche.
   Ancona, 16 gennaio 1995
                               RECCHI