Art. 5. Funzioni e strumenti 1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1, alla comunita' montana, anche riunita in consorzio con altre comunita' montane o con comuni montani, compete: a) l'esercizio associato secondo le modalita' di cui all'articolo 11 della legge 97/1994 di servizi comunali e delle funzioni proprie dei comuni o a questi delegate da leggi regionali; b) l'esercizio delle altre funzioni amministrative ad essa attribuite dalla legge o delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione; c) la realizzazione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunita' Economica Europea e da leggi statali o regionali e la realizzazione degli interventi speciali per la montagna definiti dalla Regione ai sensi del comma 5, dell'articolo 1 della legge 97/1994; d) la definizione, nel quadro della pianificazione urbanistica provinciale, del razionale assetto del territorio, in funzione anche delle esigenze di difesa del suolo e di tutela dell'ambiente; e) la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di vita e a costituire la base di un adeguato sviluppo economico; f) il sostegno delle iniziative di natura economica, in particolare quelle cooperativistiche, idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorse attuali e potenziali nel quadro di una nuova economia montana integrata. 2. Ai fini di cui al comma 1, la comunita' montana: a) adotta ed attua il piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale della propria zona e a tale scopo indirizza le attivita' e le iniziative degli operatori pubblici e privati, singoli od associati; b) adotta piani pluriennali di opere e di interventi e programmi annuali operativi di esecuzione del piano di sviluppo; c) acquista o prende in affitto i terreni da destinare alla formazione di boschi, prati e pascoli o riserve naturali; procede, ove necessario, all'espropriazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 marzo 1981, n. 93; d) promuove e sostiene, con il concorso finanziario della Regione, consorzi o aziende per la gestione di beni agro-silvo-pastorali appartenenti alla comunita' montana, alla Regione, ai comuni e ad altri soggetti pubblici e privati; e) promuove, anche in associazione con altre comunita' montane, le forme di gestione del patrimonio forestale di cui all'articolo 9 della legge 97/1994; f) concorre alla formazione del piano territoriale di coordinamento della provincia attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo; g) stipula convenzioni ed accordi di programma e puo' costituire consorzi o gestire i servizi secondo le forme di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142; h) puo' convenzionarsi con soggetti pubblici e privati, in particolare con societa' cooperative, allo scopo di gestire nell'interesse della collettivita' i patrimoni agricolo-forestali pubblici. Puo' inoltre affidare, anche tramite apposite convenzioni, alle cooperative di cui all'articolo 17 della legge 97/1994 e secondo le disposizioni ivi contenute, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica. 3. Con legge regionale sono individuate le funzioni amministrative delegate alla comunita' montana con particolare riferimento ai settori primario/sociale e culturale, all'ambiente e al territorio, fatte salve le competenze degli altri enti locali, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142. 4. Gli atti regionali di attuazione delle norme della Comunita' Economica Europea o dello Stato individuano gli interventi speciali per la montagna, ai sensi del comma 1 dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la cui realizzazione viene affidata alle comunita' montane. 5. La legge regionale provvede anche al riordino della disciplina delle organizzazioni montane anche unite in comunanze, comunque denominate, ivi comprese le associazioni di cui all'articolo 3 della legge 97/1994.