Art. 5.
                        Funzioni e strumenti
 
  1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1, alla
comunita' montana, anche riunita in  consorzio  con  altre  comunita'
montane o con comuni montani, compete:
   a)  l'esercizio associato secondo le modalita' di cui all'articolo
11 della legge 97/1994 di servizi comunali e delle  funzioni  proprie
dei comuni o a questi delegate da leggi regionali;
   b)   l'esercizio  delle  altre  funzioni  amministrative  ad  essa
attribuite dalla legge o delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla
Regione;
   c) la realizzazione degli  interventi  speciali  per  la  montagna
stabiliti  dalla  Comunita'  Economica  Europea  e da leggi statali o
regionali  e  la  realizzazione  degli  interventi  speciali  per  la
montagna definiti dalla Regione ai sensi del comma 5, dell'articolo 1
della legge 97/1994;
   d)  la  definizione,  nel  quadro della pianificazione urbanistica
provinciale, del razionale assetto del territorio, in funzione  anche
delle esigenze di difesa del suolo e di tutela dell'ambiente;
   e)  la  realizzazione  delle  infrastrutture  e dei servizi civili
idonei a consentire migliori condizioni di vita  e  a  costituire  la
base di un adeguato sviluppo economico;
   f)   il   sostegno   delle  iniziative  di  natura  economica,  in
particolare quelle cooperativistiche, idonee alla  valorizzazione  di
ogni  tipo  di  risorse  attuali e potenziali nel quadro di una nuova
economia montana integrata.
  2. Ai fini di cui al comma 1, la comunita' montana:
   a) adotta ed attua il piano pluriennale per lo sviluppo  economico
e  sociale della propria zona e a tale scopo indirizza le attivita' e
le  iniziative  degli  operatori  pubblici  e  privati,  singoli   od
associati;
   b)  adotta  piani pluriennali di opere e di interventi e programmi
annuali operativi di esecuzione del piano di sviluppo;
   c) acquista o prende  in  affitto  i  terreni  da  destinare  alla
formazione  di  boschi,  prati e pascoli o riserve naturali; procede,
ove necessario, all'espropriazione ai  sensi  dell'articolo  3  della
legge 23 marzo 1981, n. 93;
   d) promuove e sostiene, con il concorso finanziario della Regione,
consorzi  o  aziende  per  la  gestione  di beni agro-silvo-pastorali
appartenenti alla comunita' montana, alla Regione,  ai  comuni  e  ad
altri soggetti pubblici e privati;
   e) promuove, anche in associazione con altre comunita' montane, le
forme  di  gestione  del  patrimonio  forestale di cui all'articolo 9
della legge 97/1994;
   f)  concorre   alla   formazione   del   piano   territoriale   di
coordinamento  della provincia attraverso le indicazioni urbanistiche
del piano pluriennale di sviluppo;
   g) stipula convenzioni ed accordi di programma e  puo'  costituire
consorzi  o gestire i servizi secondo le forme di cui all'articolo 22
della legge 8 giugno 1990, n. 142;
   h)  puo'  convenzionarsi  con  soggetti  pubblici  e  privati,  in
particolare   con   societa'   cooperative,  allo  scopo  di  gestire
nell'interesse della  collettivita'  i  patrimoni  agricolo-forestali
pubblici.  Puo' inoltre affidare, anche tramite apposite convenzioni,
alle cooperative di cui all'articolo 17 della legge 97/1994 e secondo
le disposizioni ivi contenute, l'esecuzione di lavori  e  di  servizi
attinenti  alla  difesa  e  alla  valorizzazione  dell'ambiente e del
paesaggio, quali la forestazione, il  riassetto  idrogeologico  e  la
sistemazione idraulica.
  3.  Con legge regionale sono individuate le funzioni amministrative
delegate  alla  comunita'  montana  con  particolare  riferimento  ai
settori  primario/sociale  e culturale, all'ambiente e al territorio,
fatte salve le competenze degli altri enti  locali,  ai  sensi  della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
  4.  Gli  atti  regionali  di attuazione delle norme della Comunita'
Economica Europea o dello Stato individuano gli  interventi  speciali
per  la montagna, ai sensi del comma 1 dell'articolo 29 della legge 8
giugno 1990,  n.  142,  la  cui  realizzazione  viene  affidata  alle
comunita' montane.
  5.  La  legge regionale provvede anche al riordino della disciplina
delle organizzazioni  montane  anche  unite  in  comunanze,  comunque
denominate,  ivi comprese le associazioni di cui all'articolo 3 della
legge 97/1994.