Art. 6.
                        Statuto e regolamenti
 
  1. Ciascuna comunita' montana ha  uno  statuto  che,  nel  rispetto
della   presente   legge,   stabilisce   le  norme  fondamentali  per
l'organizzazione dell'ente e determina fra l'altro:
   a) la denominazione e la sede;
   b)  le  competenze  degli  organi  e  le   norme   per   il   loro
funzionamento;
   c) il numero dei componenti della giunta comunitaria;
   d)  l'eventuale  elezione  ad  assessore  di cittadini non facenti
parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilita' e di
eleggibilita' alla carica di consigliere;
   e) l'indicazione dei casi di  incompatibilita',  di  decadenza,  i
modi  di  sostituzione  dei  consiglieri  della  giunta  e  dei  suoi
componenti;
   f) i poteri  di  convocazione  e  di  iniziativa  dei  membri  del
consiglio comunitario e dei comuni partecipanti;
   g) l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
   h)  le  forme  della  collaborazione  fra comunita' montane, con i
comuni e la provincia e gli altri enti operanti nel territorio;
   i) le forme di partecipazione  dei  comuni  alle  attivita'  della
comunita',  anche  attraverso l'eventuale istituzione di un organismo
composto dai rispettivi sindaci;
   l) le forme  della  partecipazione  popolare,  del  decentramento,
dell'accesso  dei  cittadini  alle  informazioni  ed  ai procedimenti
amministrativi;
   m) i criteri e le modalita' per la partecipazione  dei  comuni  al
finanziamento della comunita'.
  2.  Ciascuna  comunita'  montana  adotta regolamenti per la propria
organizzazione, per la disciplina delle forme di partecipazione,  per
il  funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle
funzioni, nel rispetto dello statuto e dei principi  stabiliti  dalla
legge 8 giugno 1990, n. 142.