Art. 6. Statuto e regolamenti 1. Ciascuna comunita' montana ha uno statuto che, nel rispetto della presente legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e determina fra l'altro: a) la denominazione e la sede; b) le competenze degli organi e le norme per il loro funzionamento; c) il numero dei componenti della giunta comunitaria; d) l'eventuale elezione ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilita' e di eleggibilita' alla carica di consigliere; e) l'indicazione dei casi di incompatibilita', di decadenza, i modi di sostituzione dei consiglieri della giunta e dei suoi componenti; f) i poteri di convocazione e di iniziativa dei membri del consiglio comunitario e dei comuni partecipanti; g) l'ordinamento degli uffici e dei servizi; h) le forme della collaborazione fra comunita' montane, con i comuni e la provincia e gli altri enti operanti nel territorio; i) le forme di partecipazione dei comuni alle attivita' della comunita', anche attraverso l'eventuale istituzione di un organismo composto dai rispettivi sindaci; l) le forme della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi; m) i criteri e le modalita' per la partecipazione dei comuni al finanziamento della comunita'. 2. Ciascuna comunita' montana adotta regolamenti per la propria organizzazione, per la disciplina delle forme di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, nel rispetto dello statuto e dei principi stabiliti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.