Art. 7.
                     Approvazione dello statuto
 
  1.  Lo  statuto e' deliberato dal consiglio comunitario con il voto
favorevole dei due terzi dei componenti del consiglio stesso. Qualora
tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e' ripetuta  nella
successiva seduta e lo statuto e' approvato se ottiene la maggioranza
assoluta dei componenti assegnati. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano anche alle modifiche dello statuto.
  2.  Le  comunita'  montane  assicurano la partecipazione dei comuni
interessati alla formazione dello statuto.
  3.  Dopo  l'espletamento  del  controllo  da parte della competente
sezione  dell'organo  regionale,  lo  statuto   e'   pubblicato   nel
bollettino  ufficiale  della Regione, depositato presso la segreteria
della comunita' ed affisso all'albo pretorio dei comuni  partecipanti
per trenta giorni consecutivi.
  4.  Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla
sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.