Art. 7. Approvazione dello statuto 1. Lo statuto e' deliberato dal consiglio comunitario con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del consiglio stesso. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e' ripetuta nella successiva seduta e lo statuto e' approvato se ottiene la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche dello statuto. 2. Le comunita' montane assicurano la partecipazione dei comuni interessati alla formazione dello statuto. 3. Dopo l'espletamento del controllo da parte della competente sezione dell'organo regionale, lo statuto e' pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, depositato presso la segreteria della comunita' ed affisso all'albo pretorio dei comuni partecipanti per trenta giorni consecutivi. 4. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.