Art. 9. Composizione del consiglio 1. Il consiglio comunitario e' composto dai rappresentanti dei comuni membri, eletti dai rispettivi consigli comunali nel proprio seno. 2. I comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti sono rappresentati dal sindaco o suo delegato e da quattro consiglieri di cui due appartenenti ai gruppi di minoranza eletti dal consiglio con voto limitato a uno. 1 comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono rappresentati dal sindaco e da due consiglieri eletti dal consiglio con voto limitato a uno, garantendo comunque che un rappresentante sia eletto dal gruppo espresso dalla lista di minoranza. 3. Il consiglio comunitario dura in carica quattro anni e comunque fino all'insediamento della nuova assemblea. 4. Ciascun consiglio comunale, ogni qualvolta viene rinnovato, entro i trenta giorni successivi all'elezione del sindaco e della giunta, provvede all'elezione dei primi rappresentanti in seno al consiglio comunitario. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati al presidente della comunita' montana, che provvede all'insediamento della nuova assemblea una volta che siano pervenuti i nominativi di almeno tre quarti dei componenti della stessa. 5. Qualora al momento dell'insediamento non risultino espressi tutti i membri del consiglio, questo e' successivamente integrato per iniziativa del presidente della comunita' montana, in seguito al ricevimento dei relativi atti da parte dei singoli comuni. 6. I commi 4 e 5 si applicano anche nel caso di elezioni amministrative parziali, ai fini del rinnovo delle rappresentanze dei comuni interessati dalle elezioni stesse. 7. I singoli membri del consiglio comunitario sono sostituiti in seguito a dimissioni, perdita della qualita' di consigliere comunale, morte, altre cause previste dalla legge. 8. Nel caso di scioglimento anticipato di un consiglio comunale, per i motivi previsti dall'articolo 39 della legge 142/1990, i rappresentanti eletti dallo stesso nel consiglio comunitario restano in carica fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti eletti dal consiglio comunale rinnovato. 9. Nei casi diversi da quelli di cui all'articolo 39 della legge 142/1990, il commissario straordinario provvede, con nomine da farsi fra gli eleggibili a consigliere, alla sostituzione di coloro che per lo scioglimento dei consigli sono decaduti dall'esercizio di speciali funzioni, per le quali la legge espressamente richiede la qualita' di consigliere. 10. Le persone cosi' nominate durano in carica finche' non vengono regolarmente sostituite dai rispettivi consigli.