Art. 9.
                     Composizione del consiglio
 
  1. Il consiglio comunitario  e'  composto  dai  rappresentanti  dei
comuni  membri,  eletti  dai rispettivi consigli comunali nel proprio
seno.
  2. I comuni  con  popolazione  superiore  ai  5.000  abitanti  sono
rappresentati  dal sindaco o suo delegato e da quattro consiglieri di
cui due appartenenti ai gruppi di minoranza eletti dal consiglio  con
voto  limitato  a  uno.   1 comuni con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti sono rappresentati dal sindaco e da due  consiglieri  eletti
dal  consiglio  con  voto  limitato a uno, garantendo comunque che un
rappresentante  sia  eletto  dal  gruppo  espresso  dalla  lista   di
minoranza.
  3.  Il consiglio comunitario dura in carica quattro anni e comunque
fino all'insediamento della nuova assemblea.
  4. Ciascun consiglio  comunale,  ogni  qualvolta  viene  rinnovato,
entro  i  trenta  giorni  successivi all'elezione del sindaco e della
giunta, provvede all'elezione dei primi  rappresentanti  in  seno  al
consiglio  comunitario. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge,
sono inviati al presidente  della  comunita'  montana,  che  provvede
all'insediamento  della nuova assemblea una volta che siano pervenuti
i nominativi di almeno tre quarti dei componenti della stessa.
  5. Qualora al  momento  dell'insediamento  non  risultino  espressi
tutti i membri del consiglio, questo e' successivamente integrato per
iniziativa  del  presidente  della  comunita'  montana, in seguito al
ricevimento dei relativi atti da parte dei singoli comuni.
  6. I  commi  4  e  5  si  applicano  anche  nel  caso  di  elezioni
amministrative parziali, ai fini del rinnovo delle rappresentanze dei
comuni interessati dalle elezioni stesse.
  7.  I  singoli  membri del consiglio comunitario sono sostituiti in
seguito a dimissioni, perdita della qualita' di consigliere comunale,
morte, altre cause previste dalla legge.
  8. Nel caso di scioglimento anticipato di  un  consiglio  comunale,
per  i  motivi  previsti  dall'articolo  39  della  legge 142/1990, i
rappresentanti eletti dallo stesso nel consiglio comunitario  restano
in  carica  fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti eletti dal
consiglio comunale rinnovato.
  9.  Nei  casi  diversi da quelli di cui all'articolo 39 della legge
142/1990, il commissario straordinario provvede, con nomine da  farsi
fra gli eleggibili a consigliere, alla sostituzione di coloro che per
lo scioglimento dei consigli sono decaduti dall'esercizio di speciali
funzioni, per le quali la legge espressamente richiede la qualita' di
consigliere.
  10.  Le persone cosi' nominate durano in carica finche' non vengono
regolarmente sostituite dai rispettivi consigli.