Art. 10.
                 Modifiche agli artt. 1, 8, 10 e 12
             della legge regionale 1 agosto 1978, n. 26
 
1. All'art. 1 della legge regionale n. 26 del 1978, i commi secondo e
terzo sono sostituiti dai seguenti:
Compete   alla  Giunta  regionale,  sentito  il  Comitato  consultivo
regionale I Sezione, esprimere l'assenso all'intesa, in  ordine  alla
localizzazione   delle  opere  pubbliche  di  interesse  statale,  da
realizzarsi dagli Enti istituzionalmente  competenti,  che  risultino
conformi agli strumenti urbanistici ed edilizi comunali.
Compete al Consiglio regionale, sentiti i Comuni interessati e previo
parere  del  Comitato  consultivo  regionale  I  Sezione, esprimere o
negare l'assenso all'intesa in ordine alla localizzazione delle opere
pubbliche  di  interesse   statale,   da   realizzarsi   dagli   Enti
istituzionalmente   competenti,   che  non  risultino  conformi  agli
strumenti urbanistici ed edilizi comunali.
2. L'art. 8 della legge regionale 26/78 e' sostituito dal seguente:
                              "Art. 8.
1. Le Commissioni provinciali, previste dall'art. 2  della  legge  29
giugno 1939, n. 1497, sono cosi' composte:
dall'Assessore  provinciale  competente  in  materia  di  tutela  del
paesaggio o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;
dal soprintendente per i beni ambientali ed architettonici  o  da  un
suo delegato;
dal soprintendente per i beni archeologici o da un suo delegato;
da tre esperti in bellezze naturali nominati dalla Provincia;
dal  Sindaco  o  dai  Sindaci  competenti  per  territorio  o da loro
delegati.
2. Il Presidente della Commissione aggrega, di  volta  in  volta,  un
rappresentante   del   Corpo  delle  miniere  e/o  un  rappresentante
dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste a seconda della  natura
delle  cose  e della localita' da tutelare. Anche tali rappresentanti
hanno dirillo di voto.
3. Le Commissioni sono nominate  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta provinciale, durano in carica cinque anni ed hanno sede presso
le  Amministrazioni  provinciali, che provvedono alla costituzione ed
al funzionamento delle segreterie e dei relativi archivi.
4. Le Commissioni provinciali provvedono alla:
a) compilazione degli elenchi di cui  all'art.    2  della  legge  29
giugno  1939,  n.  1497, procedendo altresi' all'individuazione degli
elementi meritevoli di tutela e dei  valori  paesaggistici  peculiari
del  luogo,  nonche' alla definizione della specifica normativa sugli
interventi ed usi ammissibili, atta ad assicurare  la  valorizzazione
paesaggistico-ambientale dello stesso;
b) individuazione di aree che, presentando le caratteristiche proprie
delle  zone  previste  dal  PTPR,  sono da assoggettare alla medesima
disciplina di tutela e valorizzazione.
5. Gli elenchi delle bellezze naturali, di cui al comma 4, lettera a)
,  sono  approvati  dalla  Giunta  regionale,   sentito   il   parere
dell'Istituto  regionale  per i beni artistici, culturali e naturali,
nonche' della  competente  Commissione  consiliare.  L'efficacia  dei
vincoli  decorre  dalla  pubblicazione  degli  elenchi  o dei verbali
predisposti dalle Commissioni.
6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 della legge  29  giugno
1939,  n.  1497, gli elenchi delle bellezze naturali, di cui al comma
4,  lettera  a),   dopo   l'approvazione   della   Giunta   regionale
costituiscono parte integrante del PTPR.
7.  Gli  elenchi  delle  aree,  di  cui  al comma 4, lettera b), sono
immediatamente trasmessi alla Giunta regionale, pubblicati per trenta
giorni  all'Albo  dei  Comuni  interessati  e  depositati  presso  la
Segreteria  dei  Comuni e della Provincia territorialmente competenti
nonche' presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio  regionale.  Sul
Bollettino   ufficiale   della   Regione   e'  pubblicato  un  avviso
dell'avvenuto deposito, entro i successivi trenta giorni  i  soggetti
interessati  possono presentare alla Giunta regionale osservazioni ed
opposizioni, trasmettendo le stesse alla  Provincia  territorialmente
competente.   Entro   il   termine  perentorio  dei  sessanta  giorni
successivi, la Provincia provvede a trasmettere alla Giunta regionale
il proprio parere. Trascorso tale termine si prescinde dal parere. La
Giunta  regionale  esamina  le  proposte  delle  Commissioni  per  le
bellezze   naturali   e   ambientali  insieme  alle  osservazioni  ed
opposizioni presentate, e, nel caso in  cui  le  consideri  adeguate,
introduce  le  opportune modifiche alla cariografia del PTPR, sentita
la Commissione consiliare competente.
8. Alle aree individuate dalle Commissioni provinciali, ai sensi  del
comma  4,  lettera  b), si applicano le misure di salvaguardia di cui
all'art. 55 della legge regionale 47/78, a decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  all'Albo  dei  Comuni  interessati, relativamente alle
norme del PTPR richiamate nella proposta della Commissione.
3. All'art. 10 della legge regionale 26/78, i commi secondo  e  terzo
sono sostituiti dai seguenti:
"Il  Sindaco  esercita  le  funzioni di cui al comma primo sentita la
Commissione  edilizia  comunale.  I  Comuni,   nell'esercizio   delle
funzioni sub-delegate, sostituiscono tutti gli enti, uffici od organi
nelle  competenze  ai  medesimi  attribuite dai sopracitati articoli,
eccettuata la valutazione dell'indennizzo di cui agli artt. 14  e  15
della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  che  e'  attribuita  alle
Commissioni provinciali di cui all'art. 16  della  legge  22  ottobre
1971, n. 865, come modificato dall'art. 14, comma quarto, della legge
28 gennaio 1977, n. 10".
4.  All'art. 12, secondo comma della legge regionale 26/78, le parole
"artt. 59 e 60" sono sostituite dalle seguenti: "art. 43 e 44".
5. I procedimenti per l'apposizione del vincolo paesaggistico, di cui
alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed alla legge regionale 26/78, non
perfezionati alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,
sono  conclusi  di  diritto,  nel senso della mancata apposizione del
vincolo stesso, a decorrere dal  novantesimo  giorno  dalla  data  di
entrata   in   vigore   della   presente  legge,  ferma  restando  la
possibilita' per le Commissioni provinciali di rinnovare le  proposte
ai  sensi  dell'art.  8,  comma  4, della legge regionale 26/78, come
sostituito dal precedente comma 2.